Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 18 pagine
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incaricate di questi compiti. Inoltre, hanno facoltà di accesso al SOAS gli esperti medici dei centri di trapianto che discutono regolarmente l’iscrizione nella lista d’attesa dei pazienti e l’attribuzione di organi all’interno di gruppi di lavoro specifici per un organo del servizio nazionale di attribuzione. Ciò garantisce la corretta applicazione delle regole di attribuzione e l’esecuzione unitaria a livello svizzero della legisla- zione sui trapianti (lett. c).
Nel laboratorio nazionale di riferimento per l’istocompatibilità hanno accesso al SOAS gli specialisti che verificano le determinazioni delle caratteristiche tissutali di pazienti svolte nei centri di trapianto (lett. d). Nell’UFSP hanno accesso le persone responsabili dell’esecuzione della legislazione sui trapianti e della relativa sorveglianza, nonché gli addetti alla gestione del SOAS e al relativo supporto (lett. e).
Capoverso 2: non più l’UFSP bensì il servizio nazionale di attribuzione sarà responsabile di assegnare i diritti di accesso al SOAS, dal momento che collabora strettamente con gli ospedali e i centri di trapianto. Sinora l’UFSP delegava già l’assegnazione dei diritti di accesso al servizio nazionale di attribuzione e si limitava a controllare gli accessi da parte degli utenti. Conformemente al capoverso 1, il servizio nazio- nale di attribuzione assegna i diritti di accesso ai suoi collaboratori e alle persone che lavorano negli ospedali, nei centri di trapianto e presso il laboratorio nazionale di riferimento per l’istocompatibilità. I diritti di accesso per le persone che lavorano negli ospedali e nei centri di trapianto sono conferiti su richiesta dei coordinatori, appositamente formati dall’UFSP. Queste persone verificano preliminarmente l’identità dei collaboratori e accertano se la loro funzione nell’ospedale dà loro la facoltà di accedere al SOAS.
Il servizio nazionale di attribuzione è responsabile anche della gestione dei diritti di accesso, per esempio deve revocare l’accesso a chi cambia posto di lavoro. L’UFSP può gestire autonomamente i diritti di accesso per i suoi collaboratori di cui al capoverso 1 lettera e poiché è responsabile della gestione del SOAS e della sorveglianza sull’attribuzione dei diritti di accesso.
Art. 26 Comunicazione di dati da parte dell’UFSP
I centri di trapianto devono notificare le donazioni da parte di persone viventi al servizio dei controlli postdonazione per i donatori di organi secondo l’articolo 40 AP-OTx. Sulla base delle donazioni da parte di persone viventi registrate nel SOAS, l’UFSP verifica se nella banca dati del servizio dei controlli post- donazione figurano tutte le donazioni di questo tipo. In caso di dati mancanti, esso comunica i dati pseu- donimizzati necessari al servizio dei controlli postdonazione perché possa appurare il caso e, se neces- sario, chiedere le informazioni al centro di trapianto (cpv. 1).
I dati nel SOAS consentono di stimare, tra l’altro, la frequenza della distribuzione delle caratteristiche tissutali nella popolazione. In tal modo è possibile appurare la probabilità di trovare un organo idoneo per un determinato paziente. Ciò può fornire indicazioni su quali saranno i suoi tempi d’attesa. Per questa valutazione possono essere utilizzati i dati anonimizzati di tutti i donatori. A tal fine l’UFSP può comuni- care dati anonimizzati attinti dal SOAS ai centri di trapianto (cpv. 2).
I centri di trapianto devono registrare, analizzare e pubblicare i risultati dei trapianti secondo criteri uni- formi (art. 28 cpv. 2 revLTx) e per svolgere questo compito hanno designato un servizio centralizzato (Swiss Transplant Cohort Study, STCS), al quale l’UFSP può comunicare i dati necessari registrati nel SOAS. L’articolo 111 capoversi 2 e 3 AP-OTx precisa quali risultati devono essere analizzati e pubblicati dai centri di trapianto. Da qui è possibile estrapolare i dati necessari registrati nel SOAS. La comunica- zione dei dati da parte dell’UFSP allevia il lavoro dei centri e consente di ottenere dati di elevata qualità, poiché si evitano immissioni errate che possono verificarsi se i dati sono trasferiti manualmente dagli ospedali nel sistema di STCS (cpv. 3). Inoltre, la qualità dei dati nel SOAS migliora se il servizio STCS rileva eventuali errori o dati incompleti nei dati attinti dal SOAS e forniti dall’UFSP e li segnala (cpv. 4).
Art. 27 Utilizzo dei dati per ulteriori compiti del servizio nazionale di attribuzione
Nel quadro del processo di attribuzione, il servizio nazionale di attribuzione organizza e coordina non solo il trasporto dei campioni di sangue e degli organi attribuiti, ma anche dei team che effettuano il prelievo degli organi in un altro ospedale. Per questo si avvale dei dati registrati nel SOAS, che può utilizzare anche per eseguire valutazioni a fini di monitoraggio e per calcolare gli importi forfettari applicati alle prestazioni concernenti l’iscrizione nella lista d’attesa e l’attribuzione di organi (cpv. 1).