Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/35: Legge federale sul sostegno alle esposizioni nazionali (LSEN) (Originario : Nuova legge federale sulla promozione delle esposizioni nazionali [LPEN]) · 25 pagine
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Confederazione e dei Cantoni e Comuni cofinanziatori e la mancanza di una garanzia federale a copertura di un eventuale deficit (v. n. 4.4.2 e segg.). La normativa proposta tiene troppo poco conto del fatto che si tratta di un’esposizione nazionale44 e il trasferimento dei costi di una tale esposizione dalla Confederazione ai Cantoni e ai Comuni è inaccettabile (FST). TI osserva che «nell’ambito di una chiara suddivisione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, la responsabilità (...) sul finanziamento di un’esposizione nazionale deve competere alla Confederazione».
Muntagna non vuole una formulazione potestativa («può promuovere»), ma chiede di riformulare alcuni passaggi, specificando che il Consiglio federale «promuove» la realizzazione delle esposizioni nazionali. Inoltre, lo scaglionamento del credito d’impegno in base alle fasi di progetto andrebbe limitato a due sole fasi (pianificazione e realizzazione).
FST osserva che il Consiglio federale e il Parlamento sono liberi di determinare l’importo degli aiuti finanziari per ogni progetto in conformità all’articolo 7 capoverso 3 dell’avamprogetto. Non sono obbligati a utilizzare l’importo massimo stabilito per legge. Ritiene pertanto che sia sbagliato limitare così drasticamente le possibilità di finanziamento per tutte le future esposizioni nazionali (FST).
Ex-Expo.02 osserva che la legge non dovrebbe prevedere una quota massima, bensì una percentuale fissa dei costi imputabili, dando agli enti promotori una certa sicurezza di pianificazione. Limitando il sostegno ai costi computabili, il Consiglio federale dispone già di uno strumento gestionale.
BE rifiuta la struttura di finanziamento proposta perché trasferisce il rischio finanziario ai Cantoni e ai Comuni, oltre che agli enti promotori. Secondo il Cantone, il disegno di legge sarebbe un segnale politico della Confederazione per privatizzare e federalizzare i rischi finanziari. La Confederazione appoggia l’obiettivo di svolgere un’esposizione nazionale, ma senza assumersene il rischio principale. Questo rende praticamente impossibile la realizzazione di un’esposizione nazionale. SG sostiene inoltre che la prevista limitazione della partecipazione federale rappresenta un ostacolo considerevole per la pianificazione, il finanziamento e lo svolgimento di una tale esposizione. Anche TG esprime un parere critico: il modello di finanziamento proposto limita la quota degli aiuti finanziari della Confederazione, ma non quella dei Cantoni e dei Comuni. Per gli enti promotori, i Cantoni e i Comuni i soli rischi finanziari potenziali renderebbero difficile o addirittura impossibile per la maggior parte dei Cantoni organizzare un’esposizione nazionale. La legge va quindi adeguata portando la quota della Confederazione allo stesso livello di quella dei Cantoni e Comuni. Si potrebbe inoltre prevedere una norma speciale con il requisito di una partecipazione finanziaria più elevata per i Cantoni e i Comuni ospitanti, perché beneficiano in misura ben superiore alla media dell’esposizione nazionale.
UDC chiede che gli organizzatori presentino un piano dettagliato per la restituzione dei contributi federali ottenuti prima che i loro progetti siano presi in ulteriore considerazione.
Infine, AI fa notare che una parte significativa della nuova legge federale riguarda la quota di cofinanziamento della Confederazione. A causa della decisione di non voler finanziare un’esposizione nazionale negli anni 2030, questa parte sarà presumibilmente di rilievo solo tra 15 anni. È quindi improbabile che le norme giuridiche formulate oggi durino fino ad allora. Secondo il Cantone verrebbero così a crearsi false aspettative e questo non sarebbe credibile agli occhi della popolazione.
4.4.2 Entità del contributo federale (art. 8 cpv. 1) a. Approvazione della quota massima del 30 per cento, ma con riserve.
Singoli partecipanti accettano la proposta di un tasso di contribuzione federale di al massimo il 30 per cento. Il Centro condivide il chiarimento della struttura di finanziamento. NE approva il tasso di
44 AR, BL, NW, UR, NSE.