Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/31: Approvazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale: avvio della procedura di consultazione · 19 pagine
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Approvazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
Art. 6 Termine per l’esecuzione delle domande d’assistenza giudiziaria
Il Secondo Protocollo prevedeva già l’obbligo per le Parti di accordarsi reciprocamente, secondo le disposizioni della Convenzione e nel termine più breve, l’assistenza giudiziaria più ampia possibile74.
Nel testo si è rinunciato a fissare un termine, sebbene inizialmente ne era stato indicato uno di 180 giorni considerandolo un valore di riferimento ragionevole per la maggior parte delle rogatorie75.
L’articolo 6 paragrafo 1 del Terzo Protocollo stabilisce quindi che le rogatorie devono essere eseguite con la stessa rapidità e priorità riservate a un caso nazionale analogo.
Il paragrafo 2 prevede che la Parte richiedente possa fissare un termine che la Parte richiesta deve, nei limiti del possibile, rispettare. Tale possibilità è tuttavia limitata ai casi in cui i termini procedurali, la gravità del reato o altre circostanze particolarmente urgenti lo rendano necessario.
Se la Parte richiesta non è in grado di rispettare un termine impartito dalla Parte richiedente, il paragrafo 3 prevede che la prima ne informi la seconda in qualsiasi modo. In tal caso le Parti possono concordare un nuovo termine.
Art. 7 Protezione dei dati
Questa disposizione modifica in modo sostanziale l’articolo 26 del Secondo Protocollo per quanto riguarda i motivi per rifiutare di trasmettere dati personali ottenuti in seguito all’esecuzione di una rogatoria fatta sulla base della Convenzione o di uno dei suoi Protocolli. Mentre il primo motivo resta legato alla protezione dei dati in virtù della legislazione nazionale, il secondo rinvia alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale (STE n. 108, meglio nota come Convenzione 108+), come aggiornata dal Protocollo di emendamento a detta Convenzione (STCE n. 223), fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018: una Parte può rifiutare di trasmettere dati personali se la Parte a cui dovrebbero essere trasmessi non è vincolata dalla Convenzione né dal relativo Protocollo di emendamento, a meno che quest’ultima Parte non s’impegni ad accordare ai dati la protezione richiesta dalla prima Parte.
Poiché l’approccio adottato è analogo a quello del Secondo Protocollo, non è stato ritenuto necessario prevedere che le Parti del Terzo Protocollo ratificassero, accettassero o aderissero al Protocollo di emendamento STCE n. 223 per far valere le loro riserve in materia di protezione dei dati sulla base della Convenzione 108+76.
Inoltre, l’articolo 7 paragrafo 1 del Terzo Protocollo riprende nella sostanza il tenore dell’articolo 26 del Secondo Protocollo. Per i casi in cui quest’ultimo non si applica secondo l’articolo 7 paragrafo 2 del Terzo Protocollo, la Svizzera formula una dichiarazione analoga a quella già formulata per il Secondo Protocollo (v. n. 5).
Art. 13 Riserve e dichiarazioni
Secondo il paragrafo 4, ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare di non accettare, in tutto o in
74 Art. 1 par. 1 del Secondo Protocollo
75 Cfr. rapporto esplicativo PA III, par. 48.
76 Cfr. rapporto esplicativo PA III, par. 50.