Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/31: Approvazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale: avvio della procedura di consultazione · 19 pagine

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Approvazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

concedere tale autorizzazione solo in casi eccezionali, cioè quando il ricorso all’assistenza giudiziaria sembra impossibile o irragionevole45.

Per contro, un’autorità svizzera che adotta misure tecniche di sorveglianza ad esempio su un veicolo che supera la frontiera rischia, in mancanza di una base convenzionale, di violare l’articolo 299 CP, che punisce la violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero. Secondo la dottrina, tuttavia, occorre cautela nell’imputare alle autorità svizzere tale violazione, perché queste non possono esercitare alcun controllo sui veicoli, che potrebbero lasciare il territorio elvetico in ogni momento46.

Di conseguenza per la Svizzera questo nuovo articolo rappresenta la base legale che rende esplicitamente utilizzabili le prove trasmesse nel quadro precitato47. In questo modo la Svizzera può formalmente garantire la reciprocità e utilizzare anche prove raccolte oltreconfine con i propri dispositivi tecnici di registrazione, secondo la procedura prevista da tale articolo.

Il paragrafo 3 elenca le informazioni pertinenti che devono figurare nelle rogatorie e nelle notifiche ai sensi del presente articolo, così da permettere alla Parte richiesta di prendere una decisione rapida senza bisogno di informazioni complementari48.

Al fine di garantire la certezza del diritto e l’efficacia della cooperazione, il paragrafo 4 stabilisce una serie di tutele ed elenca condizioni di salvaguardia. Secondo tale paragrafo, la Parte notificata può in particolare:

- decidere che la registrazione non può essere effettuata o va interrotta49 qualora in virtù del suo diritto interno tale registrazione non sarebbe stata autorizzata in un caso nazionale analogo50;

- imporre condizioni51, segnatamente vietare o vincolare alle condizioni da essa specificate l’utilizzo del materiale registrato mentre il target della registrazione si trovava nel suo territorio;

- subordinare la prosecuzione o la convalida dell’attività di registrazione nel suo territorio alla presentazione di una domanda formale d’assistenza giudiziaria;

- ordinare la distruzione parziale o totale dei dati raccolti nel suo territorio.

Il paragrafo 4 prevede altresì un termine indicativo di 96 ore per la risposta della Parte notificata52 e subordina l’utilizzo a titolo probatorio dei dati raccolti alla previa esplicita autorizzazione di tale Parte. In sintesi, la mancata risposta della Parte notificata entro il termine citato non va considerata un tacito assenso: è infatti necessaria un’autorizzazione esplicita.

45 Mc Gough Yolanda, Verbotene Handlungen für einen fremden Staat, Eine Analyse des Straftatbestands nach Art. 271 Strafgesetzbuch, Ginevra - Zurigo - Basilea 2018 (= ZStStr 98), pag. 144

46 CR CP II-Bottinelli, art. 299 CP N 27

47 Proprio quello che la sentenza del TF 7B_612/2025 del 12.02.2026 aveva definito un problema.

48 Cfr. rapporto esplicativo PA III, par. 30, dove si fa riferimento in particolare all’art. 18 della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (GU n. 197 del 12/07/2000 pag. 0003 – 0023).

49 La registrazione va interrotta non appena la Parte notificata lo richiede; cfr. rapporto esplicativo PA III, par. 32.

50 Questo paragrafo ripete quanto riportato nel par. 1: la Parte richiesta può negare l’esecuzione della rogatoria se la registrazione non sarebbe stata autorizzata in un caso nazionale analogo.

51 La Parte notificata può imporre condizioni anche qualora autorizzi la prosecuzione dell’attività di registrazione nel suo territorio. Queste condizioni possono riguardare luoghi precisi dove non è consentito registrare, restrizioni relative al tipo di dati registrati (p. es. la posizione o il suono) o l’obbligo di presentare una rogatoria completa secondo il par. 1; cfr. rapporto esplicativo PA III, par. 32.

52 Cfr. rapporto esplicativo PA III, par. 31, dove si fa riferimento in particolare all’art. 31 par. 3 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale in merito all’intercettazione quando non è necessaria assistenza tecnica da parte di un altro Stato membro.