Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/31: Approvazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale: avvio della procedura di consultazione · 19 pagine
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Approvazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
spostamento di tali dispositivi, in particolare nelle zone frontaliere, garantendo al contempo il rispetto della sovranità della Parte nel cui territorio avviene la registrazione35.
L’articolo introduce inoltre un motivo specifico di rifiuto, per quando la registrazione non sarebbe stata autorizzata in un caso nazionale analogo in virtù del diritto della Parte richiesta (par. 1)36; quest’ultima può quindi negare l’esecuzione se la domanda riguarda un reato non contemplato tra quelli per cui potrebbe essere autorizzato l’impiego di dispositivi tecnici di registrazione o per ragioni di conformità con i diritti umani secondo il suo diritto interno37.
In Svizzera alle misure di sorveglianza si applicano condizioni rigide. Prima di disporre una tale misura, considerata un provvedimento coercitivo ai sensi del titolo quinto del Codice di procedura penale (CPP)38, l’autorità deve valutare in particolare se il provvedimento è previsto dalla legge, se vi sono sufficienti indizi di reato, se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe e se l’importanza del reato lo giustifica39. Il CPP elenca inoltre in modo esaustivo i reati per i quali è consentito impiegare dispositivi tecnici di registrazione40, e solo quei reati possono giustificare il ricorso a tali dispositivi per la sorveglianza41. Il paragrafo 1 consente quindi alla Svizzera di rifiutare l’esecuzione della domanda per i casi in cui la registrazione non sarebbe stata autorizzata in un caso nazionale analogo.
Secondo il paragrafo 1, i dispositivi di registrazione possono rimanere attivi nel territorio di un’altra Parte a condizione che ogniqualvolta possibile venga preventivamente presentata una rogatoria.
Per i casi urgenti, il paragrafo 2 prevede una procedura celere di notifica, durante la quale i dispositivi possono rimanere temporaneamente attivi in attesa di una decisione della Parte notificata. Una tale situazione potrebbe verificarsi soprattutto quando la Parte che impiega il dispositivo ne constata la presenza nel territorio di un’altra Parte solo dopo l’attraversamento della frontiera. I dispositivi tecnici di registrazione possono quindi rimanere attivi anche nel territorio di un’altra Parte, in attesa che quest’ultima autorizzi definitivamente l’utilizzo dei dati raccolti con tali dispositivi42. Questa soluzione rappresenta una novità nel contesto generale applicabile all’assistenza giudiziaria, in quanto predilige la rapidità della cooperazione pur vincolando l’utilizzo dei dati a un’autorizzazione esplicita.
In base al diritto svizzero vigente, uno Stato che impiega dispostivi tecnici di registrazione nel territorio svizzero senza aver presentato una rogatoria, e quindi senza essere stato autorizzato, rischia di violare l’articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero (CP)43 compiendo un atto senza autorizzazione nel territorio svizzero. In virtù dell’articolo 26 capoverso 3 dell’ordinanza del 24 febbraio 1982 sull’assistenza internazionale in materia penale (OAIMP) in combinato disposto con l’articolo 31 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 199844 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), le autorità inquirenti estere possono procedere autonomamente ad atti istruttori in Svizzera purché siano in possesso di un’autorizzazione accordata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), fermo restando che, secondo la dottrina, il DFGP dovrebbe
35Cfr. rapporto esplicativo PA III, par. 24.
36Cfr. rapporto esplicativo PA III, par. 27.
37Ibidem
38RS 312.0
39Art. 197 cpv. 1 CPP
40Art. 269 cpv. 2 CPP
41Art. 269 cpv. 1 e 2, 269biscpv. 1 e 269tercpv. 1 CPP
42Cfr. rapporto esplicativo PA III, par. 28.
43RS 311.0