Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/31: Approvazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale: avvio della procedura di consultazione · 19 pagine

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Approvazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

direttamente tra autorità giudiziarie. La trasmissione elettronica contribuirà altresì a ridurre l’onere amministrativo per le procedure rogatoriali, a livello sia federale sia cantonale.

Con riferimento alle misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni e tenuto conto del rischio di costi notevoli per i fornitori, il Terzo Protocollo prevede che le relative spese siano sostenute dalla Parte richiedente. Non va tuttavia dimenticato che, siccome gli importi possono essere molto elevati (v. commento ad art. 5), gli Stati richiedenti non sempre sono in grado di farsene carico. Di conseguenza, secondo le modalità concordate dalle Parti, la Confederazione o i Cantoni potrebbero dover sostenere una parte dei costi.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

L’esecuzione delle rogatorie compete di norma alle autorità cantonali. Il Terzo Protocollo non stravolge completamente le attività in questo ambito, bensì contribuisce ad alleggerire in parte la mole di lavoro delle procure cantonali, che d’ora in avanti nella maggior parte dei casi potranno interagire con le autorità competenti per via elettronica risparmiando in termini di risorse amministrative.

Le maggiori possibilità di ricorrere alla videoconferenza permettono inoltre di ridurre i costi legati all’organizzazione delle audizioni transfrontaliere.

Per quanto riguarda i costi legati alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni si rimanda al relativo passaggio di cui al numero 6.1.

Il progetto non avrà ripercussioni sui Comuni.

6.3 Ripercussioni sull’economia, sulla società e sull’ambiente

Il progetto non avrà ripercussioni sull’economia o sulla società, ragion per cui questi aspetti non sono stati approfonditi.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

L’avamprogetto di decreto federale che approva il Terzo Protocollo si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. In virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. spetta all’Assemblea federale approvare tali trattati, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. anche art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200278 sul Parlamento [LParl]; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199779 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]). Non rientrando in questa categoria, il Terzo Protocollo deve essere approvato dall’Assemblea federale.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il Terzo Protocollo è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

Il preambolo e i motivi per rifiutare la cooperazione previsti dalla Convenzione (art. 3 par. 1 e art. 4 par. 2 del Terzo Protocollo) garantiscono il rispetto dei diritti umani, tutelando in

78RS 171.10

79 RS 172.010