Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/31: Approvazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale: avvio della procedura di consultazione · 19 pagine
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Approvazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
particolare le garanzie procedurali essenziali che la Svizzera si è impegnata a rispettare in vari trattati internazionali come la CEDU o il Patto II dell’ONU.
Riguardo alla protezione dei dati il progetto tiene conto dei requisiti della direttiva (UE) 2016/680, che la Svizzera in quanto associata a Schengen deve rispettare nei rapporti con Paesi terzi.
7.3 Forma dell’atto
In virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sono sottoposti a referendum se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. A tale proposito la dottrina precisa che questi criteri si applicano anche alle norme procedurali80. In virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale, in particolare le disposizioni fondamentali in materia di restrizioni dei diritti costituzionali, di diritti e doveri delle persone o di organizzazione e procedura delle autorità federali (art. 164 cpv. 1 lett. b, c, g Cost.).
Il Terzo Protocollo prevede disposizioni che contengono norme di diritto. Crea in particolare la base legale che permette alle Parti di utilizzare prove ottenute oltreconfine con dispositivi tecnici di registrazione. Pur essendo di natura procedurale, questa disposizione va quindi considerata importante nella misura in cui, se emanata a livello nazionale, assumerebbe la forma di una legge federale in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost.
Il decreto federale che approva il Terzo Protocollo è dunque soggetto al referendum facoltativo giusta l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.
7.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non prevede né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa che comportano spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.
7.5 Protezione dei dati
L’articolo 7 del Terzo Protocollo sancisce in particolare che i dati personali trasmessi da una Parte a un’altra in seguito all’esecuzione di una domanda fatta sulla base della Convenzione o dei suoi Protocolli possono essere utilizzati soltanto ai fini delle procedure cui si applicano tali strumenti, di altre procedure giudiziarie o amministrative direttamente connesse con tali procedure, nonché ai fini di prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica. Permette altresì a una Parte di rifiutare di trasmettere tali dati in particolare se sono protetti secondo la propria legislazione o se l’altra Parte non è vincolata dalla Convenzione 108+, fatta a Strasburgo il 28 gennaio 1981, come aggiornata dal Protocollo di emendamento a detta Convenzione (STCE n. 223), fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018. Il Terzo Protocollo è pertanto conforme alle disposizioni di protezione dei dati dell’AIMP, alla Convenzione 108+ e ai requisiti della direttiva (UE) 2016/80, che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen.
80 Graf/Caroni-Odermatt/Tophinke, Kommentar zum ParlG, art. 22 N 20