Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/31: Approvazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale: avvio della procedura di consultazione · 19 pagine
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Approvazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
La Svizzera è un membro particolarmente attivo del Consiglio d’Europa e accorda grande importanza alla Convenzione europea del 20 aprile 19591 di assistenza giudiziaria in materia penale (di seguito CEAG o Convenzione) e alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 19572, nonché ai rispettivi Protocolli addizionali3.
La CEAG è il primo strumento internazionale ad aver codificato le regole che disciplinano l’assistenza giudiziaria così come sviluppatesi nel corso degli anni con la prassi internazionale. La Svizzera ha depositato gli strumenti di ratifica il 20 dicembre 1966, e per il nostro Paese la Convenzione è entrata in vigore il 20 marzo 1967. Ad oggi la Convenzione riunisce tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, nonché la Federazione russa, Israele, il Cile e la Corea del Sud4. Successivamente la Svizzera ha ratificato il Secondo Protocollo addizionale dell’8 novembre 2001 alla CEAG, entrato in vigore per il nostro Paese il 1° febbraio 20055.
Per un Paese come il nostro, situato nel cuore dell’Europa e che non è parte degli strumenti adottati in questo ambito dagli Stati membri dell’Unione europea, questi trattati costituiscono un pilastro fondamentale della cooperazione internazionale6.
Dall’adozione di questi trattati il contesto internazionale e tecnologico è cambiato profondamente. Gli scambi transfrontalieri sono divenuti infatti più rapidi, frequenti e complessi. Le tecnologie di comunicazione e di sorveglianza evolvono a velocità sostenuta, motivo per cui si rivela necessario adeguare in maniera continua i meccanismi di cooperazione. Più alto è il numero di intermediari coinvolti, più le procedure risultano lente e inefficaci, diventando un ostacolo per le autorità inquirenti.
Gli attraversamenti di frontiera avvengono ormai quotidianamente, e le misure di sorveglianza in un contesto transfrontaliero sollevano delicate questioni giuridiche. In linea di principio la prosecuzione automatica oltreconfine di simili misure presuppone l’esistenza di un’apposita base. Il Tribunale federale ha ritenuto in particolare che il diritto svizzero potrebbe, a seconda delle circostanze, non consentire l’utilizzo delle prove raccolte prima della trasmissione di una rogatoria7. Ciononostante la questione rimane tuttora aperta, per quanto riguarda sia gli sviluppi giurisprudenziali sia la prassi delle autorità competenti.
In questo contesto il «Comité d’experts sur le fonctionnement des conventions européennes sur la coopération dans le domaine pénal» (di seguito PC-OC)8, che fa capo al «Comité européen pour les problèmes criminels» (di seguito CDPC)9, è stato incaricato di esaminare
1 RS 0.351.1
2 RS 0.353.1
3 Secondo Protocollo addizionale dell’8 novembre 2001 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.12); Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 alla Convenzione europea di estradizione (RS 0.353.11); Secondo Protocollo addizionale del
17 marzo 1978 alla Convenzione europea di estradizione (RS 0.353.12); Terzo Protocollo addizionale del 10 novembre 2010 alla Convenzione europea di estradizione (RS 0.353.13); Quarto Protocollo addizionale del 20 settembre 2012 alla Convenzione europea di estradizione (RS 0.353.14).
4 Possono aderire alla CEAG anche Stati non membri del Consiglio d’Europa (art. 28 CEAG).
5 La Svizzera non ha ratificato il Primo Protocollo addizionale alla CEAG (STE n. 099), perché imponeva l’assistenza in materia fiscale. La riserva che la Svizzera voleva formulare avrebbe svuotato il Protocollo della sua sostanza; il Consiglio federale vi ha quindi rinunciato.
6 In particolare la Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale n. 197 del 12/07/2000 pag. 0003 – 0023.
7 Cfr. in particolare sentenza del TF 7B_612/2025 del 12.02.2026.
8 Comitato di esperti del Consiglio d’Europa sul funzionamento delle convenzioni europee di cooperazione in materia penale, PC-OC.
9 Comitato del Consiglio d’Europa per i problemi criminali, CDPC.