Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/31: Approvazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale: avvio della procedura di consultazione · 19 pagine

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Approvazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

richiesta deve infatti valutare la compatibilità della domanda di sorveglianza con il proprio diritto, in particolare verificare se il reato alla base della domanda figura tra quelli per cui potrebbe essere autorizzata la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. Questa logica si applica anche a tutti i casi in cui la sorveglianza viene rifiutata per timore che non sia conforme ai diritti umani secondo la legislazione della Parte richiesta, in particolare al diritto al rispetto della vita privata e familiare o alla protezione contro qualsiasi forma di discriminazione60.

Nel quadro di una procedura di assistenza giudiziaria il diritto svizzero non prevede che si valuti se sussista un grave sospetto, contrariamente a quanto previsto nella procedura penale interna61. L’autorità richiesta si attiene ai fatti esposti nella rogatoria e a eventuali integrazioni, purché non immediatamente invalidati da errori, lacune o contraddizioni evidenti. Non spetta all’autorità richiesta esaminare i fatti o la colpevolezza né, in linea di principio, valutare le prove62. Essa deve limitarsi a verificare se i fatti come esposti nella rogatoria permettono di concludere che l’atto perseguito all’estero presenta gli elementi costitutivi di un reato punibile secondo il diritto svizzero63.

Nel quadro di una rogatoria64, la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni può essere disposta dal Ministero pubblico della Confederazione o di un Cantone, e all’occorrenza anche dall’Ufficio federale di giustizia (UFG). L’ordine di sorveglianza deve essere approvato dalle autorità competenti, in linea di principio dal giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone in questione65. È quindi in questo contesto che andrebbero presentate alla Svizzera le domande di sorveglianza sulla base del Terzo Protocollo.

Secondo il paragrafo 3, se la sorveglianza è richiesta per un periodo più lungo di quello per cui è stata adottata, o può essere adottata, una misura di sorveglianza secondo il diritto della Parte richiesta, quest’ultima deve informarne senza indugio la Parte richiedente indicando le eventuali possibilità di prorogare tale periodo.

Secondo il paragrafo 4, la Parte richiesta può anche vincolare l’esecuzione delle domande a determinate condizioni, segnatamente:

- le autorità giudiziarie della Parte richiedente devono distruggere quanto prima le parti di una registrazione irrilevanti per il procedimento penale alla base della domanda e trasmettere copia del verbale di distruzione (lett. a);

- una volta eseguita la sorveglianza, le autorità della Parte richiesta devono informarne il cliente del servizio di telecomunicazione oggetto della sorveglianza o qualsiasi altra persona interessata (lett. b);

60 Cfr. rapporto esplicativo PA III, par. 39.

61 Secondo la legislazione svizzera in materia di procedura penale, il pubblico ministero può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni alle condizioni di cui all’art. 269 segg. CPP, vale a dire: se sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un reato di cui all’art. 269 cpv. 2 CPP, se la gravità del reato giustifica la sorveglianza (il che implica una ponderazione tra l’ingerenza nei diritti fondamentali e l’interesse pubblico legato all’indagine) e se le operazioni d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili. Possono essere sorvegliati solo l’imputato o un terzo, in alcuni casi molto limitati in cui l’imputato è implicato (art. 270 CPP). Inoltre, devono essere soddisfatte le condizioni generali di cui all’art. 197 CPP e la misura di sorveglianza deve essere approvata dal giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 272 segg. CPP).

62 Cfr. DTF 139 II 451, consid. 2.2.1; 136 IV 4, consid. 4.1; 133 IV 76, consid. 2.2.

63 Cfr. art. 64 cpv. 1 AIMP e la riserva della Svizzera all’art. 5 n. 1 lett. a CEDU, che va interpretata allo stesso modo (DTF 116 Ib 89, consid. 3c/aa con rimandi; decisioni del TF 1A.7/2007 del 3 luglio 2007, consid. 3.2; 1A.3/2006 del 6 febbraio 2006, consid. 6.1; 1A.283/2005 del 1° febbraio 2006, consid. 3.3; 1A.80/2006 del 30 giugno 2006, consid. 2.2).

64 È necessaria espressa domanda dello Stato estero (art. 18a cpv. 1 AIMP).

65 Se la decisione è presa dal Ministero pubblico della Confederazione, è competente il giudice dei provvedimenti coercitivi in cui ha sede principale o distaccata il Ministero pubblico della Confederazione; se è presa dall’UFG, è competente il giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone di Berna (art. 2 cpv. 2 lett. c e 65 LOAP).