Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/31: Approvazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale: avvio della procedura di consultazione · 19 pagine

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Approvazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

accettare e a eseguire le domande ricevute per via elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione. La Svizzera ritiene imprescindibili l’autenticazione e la trasmissione sicura.

La legge federale del 20 marzo 198128 sull’assistenza in materia penale (AIMP) sancisce che le domande vanno presentate per scritto (art. 28 cpv. 1). Non vi sono altre condizioni, nemmeno per quanto riguarda la trasmissione per via elettronica; tuttavia, le autorità svizzere che trattano anche domande trasmesse per e-mail o via fax si riservano il diritto di richiedere le versioni cartacee delle domande e dei documenti a sostegno29.

Allo scopo di individuare un canale di trasmissione altamente sicuro per le interazioni in ambito rogatoriale, Interpol ha condotto uno studio (progetto e-MLA30) sulla fattibilità giuridica della trasmissione elettronica in questo settore, con risultati positivi, ed era in attesa di un finanziamento per procedere a un test operativo. Il progetto si è però arenato, e attualmente il Consiglio d’Europa sta valutando se sia possibile riattivarlo.

In attesa di soluzioni, per ora la Svizzera può basarsi sul paragrafo 10, secondo cui su richiesta le Parti devono trasmettere gli originali o copie certificate dei documenti.

Art. 2 Audizione mediante videoconferenza

Aggiorna il quadro che disciplina l’audizione mediante videoconferenza di testimoni e periti e sostituisce, per le Parti del Terzo Protocollo, l’articolo 9 del Secondo Protocollo (art. 2 par. 2 del Terzo Protocollo). Tiene conto del ricorso sempre più frequente alla videoconferenza nei procedimenti giudiziari, in particolare in seguito alla pandemia di COVID-19, e riconosce tale strumento come mezzo efficace, affidabile ed economico per agevolare l’assistenza giudiziaria31.

Questo articolo inaugura un nuovo approccio in ambito rogatoriale: l’audizione mediante videoconferenza non rappresenta più una mera opzione sussidiaria, bensì una modalità a tutti gli effetti, da valutare caso per caso in base alla sua efficacia e adeguatezza rispetto alle circostanze concrete, soprattutto in presenza di vincoli logistici, costi elevati, considerazioni in materia di sicurezza o difficoltà per le persone da ascoltare nel raggiungere il luogo dell’audizione. Il ricorso alla videoconferenza resta tuttavia subordinato al rispetto dei principi fondamentali del diritto della Parte richiesta e alla disponibilità dei mezzi tecnici necessari32.

Inoltre, le modalità procedurali non cambiano rispetto al Secondo Protocollo33.

Art. 3 Impiego di dispositivi tecnici di registrazione nel territorio di un’altra Parte

Istituisce un quadro specifico che disciplina l’impiego, nell’ambito di indagini penali, di dispositivi tecnici di registrazione (GPS, audio, software installati su apparecchi elettronici portatili ecc.34) nel territorio di un’altra Parte (par. 1). L’intento è quello di rispondere alle difficoltà pratiche e giuridiche legate all’imprevedibilità che spesso caratterizza lo

28 RS 351.1

29 Cfr. in particolare art. 28 cpv. 2 segg. e art. 103 AIMP.

30 Interpol, Interpol's e-MLA Initiative

31 Cfr. rapporto esplicativo PA III, par. 19.

32 Cfr. rapporto esplicativo PA III, par. 20.

33 Art. 9 par. 3-9 del Secondo Protocollo

34 Cfr. rapporto esplicativo PA III, par. 26; cfr. giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha sentenziato che una misura connessa all’infiltrazione in apparecchi terminali diretta a estrarre dati relativi al traffico, all’ubicazione e alle comunicazioni rientra nel campo di applicazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (sentenza del 30 aprile 2024 riguardante la causa C-670/22).