Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/31: Approvazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale: avvio della procedura di consultazione · 19 pagine

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Approvazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

Il paragrafo 5 invita le Parti che ratificano il Protocollo a designare le autorità incaricate di trasmettere e ricevere le notifiche in virtù del paragrafo 2, così da ridurre l’incertezza e accrescere l’efficienza; questo tipo di cooperazione implica infatti che la Parte richiesta fornisca risposte rapide e fondate53. La Svizzera designa a tale scopo le autorità inquirenti della Confederazione o del Cantone dal cui territorio è stata attraversata la frontiera54.

Infine, il paragrafo 6 permette alle Parti contraenti, previa dichiarazione, di escludere la procedura celere di notifica nel caso in cui i dati vengano raccolti in abitazioni e in luoghi non accessibili al pubblico, nonché di autorizzare tale procedura solo per un certo numero di reati55. Questa misura è stata adottata in risposta alle preoccupazioni di alcuni Stati legate alla protezione della vita privata. In sede di ratifica la Svizzera non intende formulare una dichiarazione in questo senso.

Art. 4 Sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

Finora il regime della CEAG non prevedeva una base esplicita per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, che era retta in particolare da una disposizione molto generica, l’articolo 1 paragrafo 1 CEAG56, e dalla Raccomandazione Rec(85)10 del 1985 del Comitato dei Ministri sulle commissioni rogatorie in materia di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.

Tuttavia, il ricorso a tale prassi è divenuto sempre più frequente nelle indagini e nel perseguimento penali; i progressi tecnologici intervenuti dall’entrata in vigore della Convenzione, unitamente all’evoluzione delle forme di criminalità e alla crescente mobilità della criminalità organizzata a livello transfrontaliero, hanno reso la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni uno strumento di fondamentale importanza57.

Nel Terzo Protocollo è stata integrata una disposizione specifica, al fine di facilitare la cooperazione e fare sì che la Convenzione sia applicata in modo più uniforme. L’articolo propone una soluzione che permette alle Parti che lo desiderano di applicare la procedura di notifica introdotta per l’articolo 3 alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni nel territorio di un’altra Parte.

La scelta di non fornire una definizione di «traffico delle telecomunicazioni» è voluta, poiché la nozione non si limita alle semplici conversazioni telefoniche, ma va intesa in un’accezione più ampia. Si intende così garantire che le disposizioni di questo articolo possano applicarsi a tutte le forme di telecomunicazione possibili grazie alle tecnologie attuali e future58.

Il paragrafo 1 elenca quali informazioni vanno fornite, oltre alle indicazioni di base59, quando si presenta una domanda di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. Le informazioni supplementari permettono alla Parte richiesta di rifiutare l’esecuzione di una domanda se la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni non sarebbe giustificata o autorizzata in un caso nazionale analogo in virtù della sua legislazione, come previsto al paragrafo 2. La Parte

53 Cfr. rapporto esplicativo PA III, par. 33.

54 Cfr. dichiarazione della Svizzera in merito all’art. 1 CEAG.

55 Cfr. art. 17 par. 6 del Secondo Protocollo addizionale: assassinio; omicidio; stupro; incendio doloso; falsificazione di monete; furto e ricettazione aggravati; estorsione; rapimento e presa d’ostaggio; tratta di esseri umani; traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; reati contro le disposizioni legali in materia di armi ed esplosivi; distruzione con esplosivi; trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi; traffico di stranieri; abuso sessuale di fanciulli.

56 RS 0.351.1; questo articolo prevede in generale quanto segue: «[l]e Parti Contraenti si obbligano ad accordarsi reciprocamente, secondo le disposizioni della presente Convenzione, l’assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura concernente reati, la cui repressione, al momento in cui l’assistenza giudiziaria è domandata, è di competenza delle autorità giudiziarie della Parte richiedente».

57 Cfr. rapporto esplicativo PA III, par. 35.

58 Cfr. rapporto esplicativo PA III, par. 37, che si riferisce alla Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale.

59 Cfr. art. 14 CEAG.