Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/31: Approvazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale: avvio della procedura di consultazione · 19 pagine
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Approvazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
controllo dei dati. In quest’ottica, se la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni non richiede l’assistenza dello Stato estero, vuol dire che è effettuata su una rete svizzera e, pertanto, non viola la sovranità territoriale dell’altro Stato.
In definitiva, la Svizzera riconosce la potenziale rilevanza di questa disposizione per alcuni Stati parte e, tenuto conto del carattere potestativo del paragrafo in questione, non prevede di formulare riserve o dichiarazioni al riguardo.
Art. 5 Spese
Il nuovo testo dell’articolo non si discosta dal principio prevalente in materia, secondo cui le Parti rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese derivate dall’applicazione della Convenzione73.
L’articolo 20 paragrafo 1 della Convenzione come modificato dall’articolo 5 del Terzo Protocollo riprende tuttavia le eccezioni a tale principio: una Parte può richiedere all’altra il rimborso delle spese cagionate dall’intervento di periti nel territorio della Parte richiesta (lett. a), delle spese cagionate dal trasferimento di persone detenute effettuato in applicazione degli articoli 13 o 14 del Secondo Protocollo o dell’articolo 11 della Convenzione (lett. b), nonché delle spese importanti o straordinarie (lett. c).
Anche l’articolo 20 paragrafo 2 della Convenzione come modificato dall’articolo 5 del Terzo Protocollo è identico all’articolo 5 del Secondo Protocollo, fatte salve due nuove eccezioni per i costi cagionati dall’esecuzione delle domande di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, che in alcuni casi per la Parte richiesta possono ammontare a importi considerevoli rispetto ad altri tipi di assistenza giudiziaria. In quest’ottica il nuovo paragrafo 2 prevede che le spese sostenute dai gestori di impianti di telecomunicazione o dai fornitori di servizi a seguito dell’esecuzione delle domande di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni e le spese derivanti, se del caso, dalla trascrizione, decodificazione e decrittazione delle comunicazioni sorvegliate siano rimborsate dalla Parte richiedente alla Parte richiesta, a meno che le Parti non convengano altrimenti. Queste ultime sono quindi libere di accordarsi diversamente.
È risaputo che in Svizzera i costi legati alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni sono più elevati rispetto all’estero e a seconda del caso possono raggiungere importi cospicui. Gli Stati richiedenti in genere non dispongono di risorse sufficienti per sostenere tali spese; costi eccessivi rischiano di sortire un effetto dissuasivo e di ostacolare la cooperazione internazionale, e con queste premesse il nostro Paese potrebbe persino diventare un terreno fertile per le attività criminali. Inoltre, se la Svizzera imponesse sistematicamente alla Parte richiedente di farsi carico dei costi, potrebbe venire meno la reciprocità qualora la Svizzera chiedesse a sua volta misure simili all’estero, poiché le sue condizioni sono talmente onerose da equivalere, in pratica, a un rifiuto di assistenza giudiziaria. Il paragrafo 2, che per l’appunto autorizza le Parti a concordare modalità diverse per la ripartizione dei costi, permette di superare questo scoglio e, in particolare, di riflettere su modalità alternative, ad esempio tenere conto dei costi in sede di ripartizione tra la Svizzera e lo Stato richiedente dei valori patrimoniali confiscati («sharing») o addebitarli alle persone condannate.
73 Art. 20 CEAG; art. 5 par. 1 del Secondo Protocollo