Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/31: Approvazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale: avvio della procedura di consultazione · 19 pagine
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Approvazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
parte, l’articolo 3 e/o l’articolo 4 del Terzo Protocollo. Non sono ammesse altre riserve. La Svizzera non intende formulare una dichiarazione di questo tipo.
5 Riserve e dichiarazioni
Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Consiglio federale intende formulare due dichiarazioni per il Terzo Protocollo al fine di facilitare l’applicazione delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria e definire il quadro della cooperazione.
Art. 3 par. 5 Impiego di dispositivi tecnici di registrazione nel territorio di un’altra Parte
Le notifiche presentate alla Svizzera ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 2 devono essere trasmesse alle autorità inquirenti della Confederazione o del Cantone dal cui territorio è stata attraversata la frontiera. A titolo sussidiario possono essere trasmesse anche all’UFG.
I documenti da trasmettere nella procedura celere di notifica vanno corredati di una traduzione in tedesco, francese, italiano o inglese, salvo se redatti in una di queste lingue.
Art. 7 par. 5 Protezione dei dati
Conformemente alla dichiarazione formulata per il Secondo Protocollo77, la Svizzera esige che i dati personali da essa trasmessi a un’altra Parte allo scopo di cui all’articolo 7 paragrafo 1 lettere a e b del Terzo Protocollo possono essere utilizzati senza il consenso della persona interessata soltanto con l’accordo dell’UFG, ai fini di una procedura per la quale la Svizzera avrebbe potuto, secondo la Convenzione, rifiutare o limitare la trasmissione o l’utilizzazione di tali dati.
Questa dichiarazione è tesa in particolare a impedire che dati personali provenienti dalla Svizzera possano essere utilizzati nel quadro di un procedimento per sottrazione d’imposta avviato all’estero.
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
Sulla base degli elementi disponibili, il Terzo Protocollo non dovrebbe comportare costi supplementari né rendere necessario un aumento degli effettivi a livello federale. I meccanismi previsti dal Terzo Protocollo si inseriscono infatti nel solco di prassi esistenti, considerato che l’assistenza internazionale in materia penale è già resa possibile dall’AIMP e dai trattati conclusi dalla Svizzera.
La procedura celere di notifica introdotta dal Terzo Protocollo non comporta un carico considerevole di lavoro supplementare trattandosi di una fase preliminare alla rogatoria formale, che in linea di principio va presentata sempre. In determinati casi, quindi, l’autorità svizzera dovrà esaminare al momento della notifica l’impiego del dispositivo nel proprio territorio, ma di norma poi dovrà comunque procedere all’esame della rogatoria completa.
Il Terzo Protocollo non comporta altre ripercussioni a livello federale, né dal punto di vista organizzativo né per quanto riguarda l’informatica.
Al contrario, il Terzo Protocollo sgraverà la Confederazione, e in particolare l’UFG, poiché nella maggior parte dei casi le domande potranno continuare a essere trasmesse
77 Dichiarazione della Svizzera relativa all’art. 26 par. 5 del Secondo Protocollo