Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 14 pagine

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a condizione che sia garantito che né concimi né prodotti fitosanitari finiscano nelle acque (cpv. 2). In tal modo, si intende prevenire casi di rigore involontari.

La nuova regolamentazione transitoria, limitata nel tempo, prevede quanto segue: i primi 15 metri dello spazio riservato alle acque vincolante per i proprietari, misurati a partire dalla linea di sponda esistente, devono essere gestiti senza impiego di concimi e prodotti fitosanitari. In tale fascia non è ammessa alcuna deroga al principio della sistemazione e dell’utilizzazione estensive. Per linea di sponda si intende, nel caso dei corsi d’acqua, il margine dell’alveo, corrispondente alla zona che, di regola, viene rimaneggiata dalle portate che modellano il letto e che pertanto è priva di piante acquatiche superiori e di piante terrestri (cfr. DCPA, CDCA, UFAM, ARE, UFAG (ed.), 2024: Gewässerraum. Modulare Arbeitshilfe zur Festlegung und Nutzung des Gewässerraums in der Schweiz; non disponibile in italiano).

Per la porzione situata al di fuori dei primi 15 metri a partire dalla linea di sponda, vale a dire sulla restante larghezza dello spazio riservato alle acque vincolante per i proprietari, i Cantoni possono prevedere deroghe limitate nel tempo all’obbligo vigente di sistemazione e utilizzazione estensive (art. 41c cpv. 3 e 4 OPAc). Se le condizioni sono soddisfatte, il Cantone può designare i tratti del corso d’acqua in cui questa nuova disposizione può trovare applicazione. L’esame delle condizioni può avvenire anche su domanda del proprietario fondiario o del gestore interessato dalla determinazione dello spazio riservato alle acque. Come per le deroghe, la procedura di delimitazione dello spazio riservato alle acque si basa sul diritto cantonale. A tal fine, occorre rispettare le prescrizioni relative all’articolo 12b capoverso 1 LPN sulla comunicazione ai Comuni e alle associazioni autorizzate a presentare ricorso interessati.

Prima della determinazione, l’autorità cantonale competente deve tuttavia garantire che né concimi né prodotti fitosanitari possano finire nelle acque nel tratto interessato e deve inoltre procedere a una ponderazione globale degli interessi. Una deroga al principio dell’utilizzazione estensiva è possibile solo in casi eccezionali e può essere consentita soltanto se è garantito che l’agevolazione per l’utilizzazione concessa nel tratto interessato non comprometta gli obiettivi di cui all’articolo 36a capoverso 1 LPAc. Nel quadro della ponderazione globale degli interessi occorre pertanto verificare se, con lo sfruttamento intensivo previsto nel tratto interessato, gli obiettivi di cui all’articolo 36a LPAc continuino a essere rispettati.

Qualora non sia possibile escludere l’immissione di concimi e prodotti fitosanitari nella fascia di 15 metri misurata a partire dalla linea di sponda o se la ponderazione globale indica che interessi contrari (p. es. interessi in materia di protezione della natura) ostano alla concessione di una deroga a partire dai 15 metri, è possibile ampliare la fascia larga almeno 15 metri a partire dalla linea di sponda esistente, affinché siano soddisfatte le condizioni di una situazione eccezionale.

È parimenti ipotizzabile gestire o riqualificare la porzione dello spazio riservato alle acque non utilizzata in modo intensivo in modo tale che essa sia in grado di compensare gli effetti della porzione sfruttata intensivamente (p. es. facendo sì che nei primi 15 m vi sia una SPB di livello qualitativo II secondo l’art. 59 OPD).

Non appena nel tratto del corso d’acqua determinato viene attuato un progetto di protezione contro le piene o di rivitalizzazione, la deroga decade per la parte