Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 14 pagine

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contributi» ai sensi dell’ordinanza del 23 ottobre 20139 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr). Il set di dati è rilevato con il «sistema d’informazione sulla politica agricola» (AGIS).

Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011

Secondo le disposizioni transitorie del 4 maggio 2011, i Cantoni dovevano determinare entro il 31 dicembre 2018 lo spazio riservato alle acque conformemente agli articoli 41a e 41b OPAc (cpv. 1). I Cantoni determinano ora entro il 31 dicembre 2029 lo spazio riservato alle acque conformemente agli articoli 41a e 41b OPAc.

Disposizioni transitorie della modifica del …

Capoverso 1

Finché i Cantoni non hanno determinato lo spazio riservato alle acque, le prescrizioni di cui all’articolo 41c capoversi 1 e 2 si applicano a ogni lato lungo le acque in una fascia determinata secondo il diritto transitorio (cpv. 2). Ciò significa che all’interno di questo spazio riservato alle acque potranno essere costruiti nuovi impianti solo a determinate condizioni (art. 41c cpv. 1 OPAc) e che sono valide le disposizioni sulla garanzia della protezione di fatto sancita dal diritto in materia di protezione delle acque (art. 41c cpv. 2 OPAc). Non trovavano finora applicazione all’interno dello spazio riservato alle acque secondo il diritto transitorio le disposizioni dell’articolo 41c capoversi 3 e 4 OPAc concernenti il divieto di utilizzare concimi e prodotti fitosanitari e sull’utilizzazione estensiva a scopo agricolo. Allo stesso modo, all’interno dello spazio riservato alle acque secondo il diritto transitorio potrebbe essere praticata un’agricoltura intensiva che rispetti le disposizioni relative alle distanze di cui all’ORRPChim e l’OPD. Dato che la maggior parte dei Cantoni non ha ancora adempiuto l’obbligo di determinare lo spazio riservato alle acque, la validità delle attuali disposizioni transitorie deve essere prorogata fino al 31 dicembre 2029. Una regolamentazione transitoria oltre tale termine concernente l’articolo 41c capoversi 3 e 4 OPAc non è più giustificabile. Per tale ragione, è stata creata una disposizione transitoria, la quale prevede che a partire dal 1° gennaio 2030, a ogni lato nelle fasce secondo il capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 si applicheranno anche le prescrizioni di cui all’articolo 41c capoversi 3 e 4 OPAc, finché i Cantoni non adempiranno il loro obbligo di delimitare lo spazio riservato alle acque.

Di conseguenza, scaduto tale termine, nello spazio riservato alle acque secondo il diritto transitorio non potranno più essere utilizzati concimi e prodotti fitosanitari (art. 41c cpv. 3 OPAc) e tale spazio riservato alle acque potrà essere utilizzato a scopo agricolo solo in modo estensivo (art. 41c cpv. 4 OPAc).

Capoverso 2

Fino alla realizzazione di un progetto di protezione contro le piene o di rivitalizzazione, l’autorità cantonale competente potrà ora concedere deroghe limitate nel tempo alle limitazioni di utilizzazione nello spazio riservato alle acque vincolante per i proprietari,

9 RS 919.117.71