Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 14 pagine

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interessata dal progetto in questione. In questo contesto, per attuazione si intende il momento in cui è disponibile un’autorizzazione di progetto passata in giudicato.

Capoverso 3

Sono esclusi dalla deroga di cui al capoverso 2 della disposizione transitoria gli spazi riservati alle acque nelle zone di protezione di cui all’articolo 41a capoverso 1 OPAc, poiché in tali aree gli interessi della protezione della natura e del paesaggio sono sempre prevalenti (cpv. 3).

Capoverso 4

Il Cantone verifica inoltre periodicamente, ossia almeno ogni quattro anni nel quadro del resoconto, se le condizioni per la designazione del tratto sono ancora soddisfatte e procede, se del caso, ai necessari adeguamenti o a revocare le deroghe concesse. I Cantoni comunicano all’UFAM le zone delimitate nelle quali, in via eccezionale e limitata nel tempo, è possibile un’utilizzazione intensiva a scopo agricolo dello spazio riservato alle acque, idealmente con le condizioni pubbliche (cpv. 4). Lo scopo è consentire all’UFAM di esercitare il suo obbligo di vigilanza federale (art. 49 cpv. 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost.]), cosa che finora non è stata interamente garantita a causa della situazione giuridica vigente. L’obiettivo della vigilanza federale consiste nel garantire l’esecuzione corretta e uniforme del diritto federale da parte dei Cantoni.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

I Cantoni e i Comuni devono verificare quali tratti di corso d’acqua sono idonei per un’agevolazione per l’utilizzazione secondo le disposizioni transitorie della modifica del …. Prima di designare tali tratti, devono valutare caso per caso se siano soddisfatte le condizioni prescritte dalla legge, ponderare in modo esaustivo gli interessi in gioco e verificare se l’agevolazione prevista per l’utilizzazione non comprometta gli obiettivi dell’articolo 36a capoverso 1 LPAc. Questa verifica viene effettuata principalmente nell’ambito delle procedure cantonali di definizione già attualmente prescritte. Pertanto, l’onere amministrativo per l’esecuzione è sostenibile.

Sebbene gli obblighi di rendicontazione e notifica recentemente introdotti comportino un aumento degli oneri amministrativi per i Cantoni e la Confederazione, essi sono indispensabili per l’esecuzione della legislazione sulla protezione delle acque. Tuttavia, non si prevede la necessità di ulteriori risorse finanziarie o di personale.

5.2 Ripercussioni sull’economia

Non sono previsti costi supplementari.