Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 14 pagine

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OPAc). Questo perché le restrizioni di utilizzazione per l’agricoltura connesse alla definizione di tale spazio vengono considerate particolarmente gravose.

Secondo l’indagine condotta nella primavera 2023 dalla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente (DCPA) e dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), il 58 per cento dei Comuni svizzeri aveva definito lo spazio riservato alle acque in modo vincolante per i proprietari o per le autorità. In circa due terzi dei Comuni che non avevano ancora definito lo spazio in modo vincolante per i proprietari, il processo di definizione era in corso.

1.2 Attuale sistemazione e utilizzazione delle superfici all’interno dello spazio riservato alle acque secondo il diritto transitorio

Finché lo spazio riservato alle acque non è definito in modo vincolante per i proprietari, si applicano le disposizioni transitorie della modifica dell’OPAc del 4 maggio 2011. Queste definiscono la larghezza di una fascia su entrambi i lati lungo la riva dei corsi d’acqua nella quale è possibile costruire solo impianti a ubicazione vincolata e di interesse pubblico come percorsi pedonali e sentieri, centrali fluviali o ponti nonché, sempreché non vi siano interessi contrari preponderanti, determinati altri nuovi impianti (cfr. art. 41c cpv. 1 e 2 OPAc; gli impianti esistenti sono per principio protetti nella loro situazione di fatto). Nella fascia lungo la riva definita secondo il diritto transitorio non si applicano invece le esigenze relative all’utilizzazione (divieto di impiego di concimi e prodotti fitosanitari nonché forme di sfruttamento secondo l’art. 41c cpv. 3 e 4 OPAc). Queste disposizioni si applicano soltanto quando il Cantone ha sostituito il regime transitorio definendo lo spazio riservato alle acque in modo vincolante per i proprietari. Sebbene i Cantoni avrebbero dovuto procedere in tal senso entro il 31 dicembre 2018, il processo è ancora in corso nella maggior parte di essi (v. considerazioni al cap. 1.1).

Riguardo alla mancata applicazione dell’articolo 41c capoversi 3 e 4, le disposizioni transitorie dell’OPAc del 4 maggio 2011 sono in contraddizione con il mandato della LPAc (art. 36a cpv. 3) che prevede di sistemare e sfruttare lo spazio riservato alle acque in modo estensivo. Questa contraddizione poteva essere giustificata fino al 31 dicembre 2018, posto che il legislatore avesse comunque potuto presumere che la lacuna di protezione in questione valesse soltanto fino alla scadenza del termine previsto dalla legge.

Dal momento che questo termine è scaduto nel 2018, le agevolazioni transitorie per l’utilizzazione non sono più giustificate8.

8 Cfr. anche la giurisprudenza più recente (1C_271/2024 08.10.2025, consid. 4.1) nonché le critiche in dottrina, in particolare Cordelia Bähr, Neun Jahre Gewässerraum, ein Rechtsprechungsbericht in: URP 2020, pag. 21 e segg.