Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 14 pagine

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tuttavia rispettare le larghezze minime (comprese le eccezioni), pur non essendo vincolato a condizioni fisse stabilite dal Cantone per una struttura ottimale. L’obiettivo non è solo creare una zona ripuale rispettosa delle acque, ma anche collegare e interconnettere quest’ultima al paesaggio circostante.

Se il capoverso 3 viene letto in correlazione con il capoverso 1, un’utilizzazione più intensiva è possibile fintantoché possono essere raggiunti gli obiettivi di cui al capoverso 1. In altre parole: un’utilizzazione più intensiva di uno spazio riservato alle acque esteso non deve ostacolare o impedire il raggiungimento degli obiettivi di cui al capoverso 1 per i quali quest’ultimo è stato delimitato. Se una parte dello spazio riservato alle acque è utilizzato in un modo estensivo in modo che garantisca il raggiungimento degli obiettivi di cui al capoverso 1, il resto dello spazio riservato alle acque delimitato in modo quanto più largo per garantire la realizzazione di progetti di protezione contro le piene o di rivitalizzazione può essere utilizzato in modo più intensivo. Ciò è giustificabile poiché si tratta di un’eccezione limitata nel tempo fino alla realizzazione di progetti di protezione contro le piene o di rivitalizzazione.

Per quanto riguarda le deroghe, come menzionato in precedenza, un’agricoltura intensiva è possibile nello spazio riservato alle acque solo se rimane possibile raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 36a capoverso 1 LPAc. Per poter garantire tale aspetto, il Cantone deve valutare localmente quale tipo di agricoltura intensiva è possibile e quale utilizzazione estensiva praticare per mantenere garantita la funzione ecologica in tutto lo spazio riservato alle acque.

2.3 Ulteriori nuove disposizioni concernenti la sistemazione e l’utilizzazione delle superfici all’interno dello spazio riservato alle acque

Nel quadro di questi adeguamenti viene introdotto anche un nuovo obbligo per gli utilizzatori di notificare le SPB (art. 41c cpv. 4 OPAc). Questa novità mira a ottenere maggiore trasparenza sulla situazione e sull’utilizzazione delle superfici agricole situate nello spazio riservato alle acque.

Viene inoltre adeguata la cosiddetta regolamentazione della fascia di rispetto secondo l’articolo 41c capoverso 4bisOPAc, in modo da poterla applicare anche alle situazioni con argini di protezione contro le piene, senza pregiudicare la protezione delle acque.

L’introduzione di un obbligo sistematico di rendicontazione e notifica a carico dei Cantoni mira, infine, a migliorare l’esecuzione (art. 41c cpv. 4terOPAc).

3 Confronto giuridico, in particolare con il diritto europeo, e compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Nell’Unione europea (UE) è in vigore dal 2000 la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque, DQA). Il suo scopo è istituire un quadro comunitario per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e di quelle sotterranee. La DQA include un divieto di peggioramento e un obbligo programmatico di miglioramento della qualità