Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 14 pagine

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1 Situazione iniziale

Dal 1° gennaio 2011, l’articolo 36a capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19911 sulla protezione delle acque (legge sulla protezione delle acque, LPAc) obbliga i Cantoni a determinare lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite le funzioni naturali delle acque (lett. a), la protezione contro le piene (lett. b) e l’utilizzazione delle acque (lett. c). I Cantoni provvedono affinché questo cosiddetto spazio riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo (cpv. 3).

L’obiettivo di tali sistemazioni e utilizzazioni estensive è la creazione di una zona ripuale adeguata alle acque, che offra biotopi a una fauna e a una flora autoctone diversificate, contribuendo così a formare un paesaggio attrattivo. La gestione deve quindi avvenire in modo estensivo e senza impiego di concimi e prodotti fitosanitari2.

Nel corso dell’attuazione di questa disposizione di legge e delle corrispondenti disposizioni dell’ordinanza (in particolare art. 41c cpv. 3 e 4 dell’ordinanza del 28 ottobre 19983 sulla protezione delle acque [OPAc]), è emerso che il requisito dell’utilizzazione estensiva all’interno dello spazio riservato alle acque definito in modo vincolante per i proprietari può comportare casi di rigore indesiderati per l’agricoltura, in particolare sulle sponde di grandi fiumi canalizzati.

Con una modifica dell’OPAc si intende ora introdurre ulteriori agevolazioni per l’utilizzazione a scopo agricolo lungo i corsi d’acqua. Viene inoltre estesa a un’ulteriore fattispecie la vigente regolamentazione della fascia di rispetto (art. 41c cpv. 4bisOPAc). In compenso, l’esecuzione della delimitazione dello spazio riservato alle acque è rafforzata attraverso un obbligo di rendicontazione e notifica dei Cantoni e attraverso un obbligo di notifica concernente le superfici per la promozione della biodiversità (SPB). Con la modifica delle disposizioni transitorie viene inoltre creata certezza del diritto.

1.1 Attuale sistemazione e utilizzazione delle superfici all’interno dello spazio riservato alle acque definito in modo vincolante per i proprietari

Già prima della modifica della legislazione sulla protezione delle acque nel 2011, l’utilizzo agricolo di superfici lungo i corsi d’acqua a cielo aperto era limitato da diverse disposizioni di legge (cfr. l’obbligo di diligenza generale secondo l’art. 3 LPAc, il divieto di inquinamento di cui all’art. 6 LPAc e il rispetto delle prescrizioni sullo sfruttamento agricolo secondo lo stato della tecnica, art. 27 LPAc). Hanno effetto limitativo anche le prescrizioni sulle distanze dalle acque per l’impiego di concimi e prodotti fitosanitari (art. 3, all. 2.5 n. 1.1 e all. 2.6 n. 3.3.1 dell’ordinanza del 18 maggio 20054 concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi [ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim]) e le restrizioni di utilizzazione nel quadro della prova delle esigenze ecologiche (art. 11 segg. dell’ordinanza del 23 ottobre 20135 sui pagamenti

1 RS 814.20

2Bericht UREK-S Schutz und Nutzung der Gewässer, 12.8.2008, disponibile in tedesco

3 RS 814.201

4 RS 814.81

5 RS 910.13