Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 14 pagine
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2 Punti essenziali del progetto
2.1 Nuova regolamentazione concernente la sistemazione e l’utilizzazione delle superfici all’interno dello spazio riservato alle acque secondo il diritto transitorio
Per creare certezza del diritto e per procedere con la delimitazione dello spazio riservato alle acque vincolante per i proprietari al di fuori delle zone di costruzione, le agevolazioni per l’utilizzazione previste dalle disposizioni transitorie del 4 maggio 2011, la cui conformità al diritto è ora messa in discussione, saranno abrogate a partire dal 1° gennaio 2030. A partire da quel momento, nello spazio riservato alle acque secondo il diritto transitorio valgono sia il divieto di impiego di concimi e prodotti fitosanitari (art. 41c cpv. 3 OPAc) sia le prescrizioni sull’utilizzazione estensiva di cui all’articolo 41c capoverso 4 OPAc.
2.2 Nuova regolamentazione transitoria concernente la sistemazione e l’utilizzazione delle superfici all’interno dello spazio riservato alle acque vincolante per i proprietari
L’adeguamento previsto di cui al numero 2.1 tiene conto delle esigenze dell’agricoltura: i Cantoni, nel rispetto di determinate condizioni, possono sospendere in via eccezionale le limitazioni di utilizzazione all’interno dello spazio riservato alle acque vincolante per i proprietari. Tale deroga può essere motivata come segue:
secondo il testo vigente, l’articolo 36a capoverso 3 LPAc («sistemato e sfruttato in modo estensivo») potrebbe essere inteso come un divieto generale di utilizzare lo spazio riservato alle acque per un’agricoltura (più) intensiva. L’utilizzazione deve essere estensiva e senza il ricorso a concimi e pesticidi (cfr. in merito il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del 12 agosto 2008). Dal punto di vista teleologico e sistematico, l’utilizzazione estensiva è giustificata in quanto solo questa forma di utilizzazione consente di garantire la funzione ecologica dello spazio riservato alle acque. Infatti, oltre al trasporto di acqua e materiale solido di fondo, alla garanzia del drenaggio, all’autodepurazione dell’acqua e al rinnovo delle acque sotterranee, tra le funzioni naturali che dovrebbero essere garantite attraverso la delimitazione dello spazio riservato alle acque figurano anche la formazione di molteplici strutture prossime allo stato naturale nei biotopi acquatici, anfibi e terrestri, lo sviluppo di biocenosi tipiche del sito, lo sviluppo dinamico delle acque e l’interconnessione degli habitat (cfr. DCPA, CDCA, UFAM, ARE, UFAG (ed) 2024: Gewässerraum. Modulare Arbeitshilfe zur Festlegung und Nutzung des Gewässerraäume in der Schweiz. Modulo 2, pag. 31; non disponibile in italiano). Questa fascia terrestre può essere molto pregiata dal punto di vista ecologico (cfr. UFAM (ed.) 2023: Empfehlung für das Fachgutachten Gewässerraum für grosse Fliessgewässer, pag. 5, consultabile all’indirizzo www.bafu.admin.ch; non disponibile in italiano) quale zona di interconnessione tra i biotopi acquatici e terrestri (cfr. anche Altermatt Florian, Die ökologische Funktion der Gewässerräume, URP 1/2020, pag. 54 segg.; non disponibile in italiano). Di conseguenza, il capoverso 3 deve sempre essere letto in correlazione con il capoverso 1. Secondo le disposizioni esecutive, lo spazio riservato alle acque deve