Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 14 pagine

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5.3 Ripercussioni sulle imprese Obbligo di verifica n. 1 LSgrl: semplificazione per le piccole e medie imprese

Per lo spazio riservato alle acque il diritto vigente prevede già utilizzazioni esclusivamente estensive, in base alle esigenze delle diverse SPB: terreno da strame, siepe, boschetto campestre e rivierasco, prato rivierasco, prato sfruttato in modo estensivo, pascolo sfruttato in modo estensivo o pascolo boschivo (art. 41c cpv. 4 OPAc). In pratica, tuttavia, è emerso che in alcuni Cantoni è possibile notificare anche altre categorie di utilizzazione all’interno dello spazio riservato alle acque. L’introduzione dell’obbligo di notificare solo le utilizzazioni ammesse come SPB nello spazio riservato alle acque mira a garantire che quest’ultimo sia gestito secondo le disposizioni di legge. Tuttavia, in termini di utilizzazione non cambia quasi nulla con la notifica unica come SPB, in quanto già ora tutte le superfici devono essere gestite come SPB.

Tutte le superfici agricole utili (comprese le SPB) vengono notificate tramite i sistemi informatici cantonali. Questi dati vengono poi trasmessi alla Confederazione tramite AGIS. Si tratta di un processo già consolidato, che viene applicato anche per le superfici nello spazio riservato alle acque: Al fine di ricevere pagamenti diretti10, gli utilizzatori notificano le proprie superfici, che devono essere gestite secondo le disposizioni di cui all’articolo 41c capoverso 4 OPAc, alla sezione dell’agricoltura competente tramite il sistema informatico cantonale preposto. Ora gli utilizzatori dello spazio riservato alle acque possono notificare esclusivamente le SPB summenzionate. L’onere supplementare previsto per questo obbligo di notifica modificato è trascurabile. Ulteriori semplificazioni non sono possibili, in quanto altrimenti non si potrebbe più garantire la protezione delle acque. La notifica conforme alla legge di tutte le SPB è anche un prerequisito per la rendicontazione introdotta di recente con l’articolo 41c capoverso 4quinquies.

Inoltre, la regolamentazione della fascia di rispetto estesa riduce gli adempimenti normativi per gli utilizzatori dello spazio riservato alle acque. L’applicazione della deroga è soggetta a determinate condizioni, tuttavia queste sono assolutamente necessarie per la protezione delle acque, motivo per cui non è possibile proporre ulteriori semplificazioni. Nonostante tali condizioni, la possibilità di un’utilizzazione intensiva delle superfici interessate comporta nel complesso una riduzione sostanziale degli adempimenti per gli utilizzatori. Trattandosi di una disposizione facoltativa, i Cantoni sono liberi di concedere o meno la deroga.

Obbligo di verifica n. 2 LSgrl: Swiss Finish

Nel complesso, le nuove disposizioni riducono l’aggravio per l’agricoltura in caso di utilizzazione all’interno dello spazio riservato alle acque, in quanto creano certezza del diritto e della pianificazione e consentono deroghe alla gestione estensiva. Per quanto a nostra conoscenza, il progetto non produce regolamentazioni più severe rispetto ai Paesi esteri confinanti e non crea uno «Swiss Finish».

10 La percentuale molto ridotta di utilizzatori che non richiede pagamenti diretti ai sensi dell’OPD non dovrà notificare le proprie superfici nemmeno in futuro. Per queste imprese il progetto, quindi, non comporta alcun cambiamento.