Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 14 pagine
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diretti all’agricoltura [ordinanza sui pagamenti diretti, OPD]). Infine, l’utilizzo agricolo lungo le acque superficiali è limitato anche dall’articolo 21 della legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) concernente la vegetazione ripuale. Queste prescrizioni sulle distanze e le restrizioni di utilizzazione sono rimaste invariate indipendentemente dall’introduzione delle disposizioni sullo spazio riservato alle acque7.
Dall’entrata in vigore delle disposizioni sullo spazio riservato alle acque, l’articolo 41c OPAc concretizza il divieto di sistemazione e utilizzazione estensive di cui all’articolo 36a capoverso 3 LPAc: nello spazio riservato alle acque, in linea di principio, non possono essere impiegati concimi e prodotti fitosanitari (art. 41c cpv. 3 OPAc). Lo spazio riservato alle acque può essere impiegato a fini agricoli se, conformemente alle esigenze definite nell’OPD, è utilizzato sotto forma di terreno da strame, siepe, boschetto campestre e rivierasco, prato rivierasco, prato sfruttato in modo estensivo, pascolo sfruttato in modo estensivo o pascolo boschivo. Queste esigenze si applicano anche alla corrispondente utilizzazione di superfici al di fuori della superficie agricola utile (art. 41c cpv. 4 OPAc).
Si è tenuto conto degli interessi dell’agricoltura in relazione alle disposizioni sullo spazio riservato alle acque, nella misura in cui numerose eccezioni consentono deroghe al principio della sistemazione e utilizzazione estensive: in primo luogo, le piante problematiche all’interno dello spazio riservato alle acque possono essere trattate con prodotti fitosanitari (cosiddetto trattamento pianta per pianta), sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole (art. 41c cpv. 3 OPAc). In secondo luogo, le restrizioni di utilizzazione di cui all’articolo 41c capoversi 3 e 4 OPAc non si applicano ai corsi d’acqua messi in galleria (art. 41c cpv. 6 lett. b OPAc). In terzo luogo, le superfici coltive che hanno la qualità di superfici per l’avvicendamento delle colture all’interno dello spazio riservato alle acque possono essere sfruttate in modo intensivo in situazioni di emergenza, a condizione che sia stato emanato un relativo decreto del Consiglio federale secondo l’articolo 5 LPAc (art. 41cbis cpv. 1 OPAc). Infine, le colture perenni sono protette nella propria situazione di fatto, a condizione che siano state realizzate a tenor di legge e che possano essere utilizzate come previsto (art. 41c cpv. 2 OPAc) cosicché la loro gestione intensiva (ossia l’impiego di concimi e prodotti fitosanitari) all’interno dello spazio riservato alle acque rimane altresì ammessa.
Nel corso dell’attuazione è tuttavia emerso che, nonostante queste disposizioni derogatorie, il requisito dell’utilizzazione estensiva all’interno dello spazio riservato alle acque definito in modo vincolante per i proprietari può portare a casi di rigore indesiderati per l’agricoltura. Soprattutto nei comuni rurali, la definizione conforme alla legge dello spazio riservato alle acque si rivela complessa, poiché le restrizioni di utilizzazione che accompagnano la delimitazione dello spazio possono causare problemi concreti per un’azienda agricola e incontrano scarsa accettazione. Ciò comporta, tra l’altro, ritardi nella definizione vincolante per i proprietari al di fuori delle zone edificabili oppure, in certi casi, definizioni che non raggiungono il perimetro minimo prescritto dalla legge per lo spazio riservato alle acque (cfr. art. 41a cpv. 1 e 2
6 RS 451
7 UFAM, Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’OPAc 2011, pag. 15