Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/20: Avamprogetto del Rapporto del Consiglio federale sulla situazione dei nomadi in Svizzera · 26 pagine
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consultare tutti i rappresentanti dei nomadi; Verein Schinagel propone che si svolga "una sessione Jenisch" al Palazzo federale affinché tutti vengano consultati e informati.
5.2 Protezione giuridica (cap. 5.5, 5.5.3)
Per rispondere all'esigenza specifica della C 169, i nomadi dovrebbero poter "avviare una procedura legale, individualmente o per il tramite dei loro organi rappresentativi".
E possibile nel vostro Cantone avviare una procedura legale per il tramite di organi rappresentativi?
La maggioranza dei Cantoni21 ritiene che ciò dipende dalle norme procedurali e che non è sempre possibile farsi rappresentare, segnatamente nell’ambito della procedura civile e penale, ma che ciò è possibile, in certi Cantoni e a determinate condizioni, nella procedura amministrativa. Tre Cantoni22 e la Fondazione "Un futuro per i nomadi svizzeri" hanno fatto osservare, a giusta ragione, che la C 169 propone una soluzione alternativa e non esige necessariamente che sia possibile essere rappresentato in giustizia ("avviare una procedura legale, individualmente o per il tramite dei loro organi rappresentativi").
L'Associazione dei nomadi chiede che i nomadi beneficino di un sostegno finanziario per potere far valere il loro diritto di adire in giudizio. Un privato23 ritiene che occorra tenere conto della natura collettiva dei diritti dei nomadi e che di conseguenza la facoltà di ricorrere per le associazioni dei nomadi debba essere valorizzata, in particolare nel settore della pianificazione del territorio, analogamente a ciò che avviene per le associazioni di protezione dell’ambiente.
5.3 Formazione professionale, artigianato e attività tradizionali (cap. 5.8, 5.8.3)
L'avamprogetto del rapporto conclude che, in questi settori, non sembra necessario adottare provvedimenti specifici; soltanto la situazione dei figli dei nomadi rispetto al divieto del lavoro minorile, in vigore in base ai trattati internazionali ratificati dalla Svizzera, potrebbe sollevare seri problemi.
Condividete questo approccio e desiderate aggiungere ulteriori informazioni?
5.3.1 Lavoro minorile
Tutti i Cantoni e le organizzazioni che si sono pronunciati ritengono che la protezione di cui beneficiano i fanciulli, in particolare in materia di divieto di lavorare, non debba essere ridotta.
Quattro Cantoni24 precisano che esiste un margine di manovra sufficiente per garantire il divieto del lavoro minorile, da un lato, e per permettere ai figli dei nomadi, dall’altro, di partecipare a certe attività, come del resto è possibile per i figli dei contadini. Questo approccio è condiviso dalla maggioranza delle organizzazioni25 che si sono espresse in merito. In particolare ciò è il caso della CFIG, secondo la quale il rapporto non presenta un quadro realistico delle attività svolte dai figli dei nomadi e che ritiene che occorrerebbe effettuare una ricerca approfondita sulle varie attività esercitate dai figli dei nomadi. La CDPE insiste affinché le attività dei figli dei nomadi non abbiano luogo a scapito dei loro obblighi scolastici.
21 AR, AG, BL, BE, FR, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, SO, TI, TG, UR, VS, VD, ZH. 22 AG, GR, JU.
23 Sig.ra Joëlle Sambuc Bloise.
24 GR, JU, SO, TI.
25 PS, USS, Associazione Azione Sinti e Jenisch Svizzeri, Radgenossenschaft der Landstrasse, CFIG, CFR, Fondazione "Un futuro per i nomadi svizzeri", Associazione per i popoli minacciati, Büro von Indigenen und Nomaden, Associazione svizzera per i diritti della persona, Pro Juventute, "Schäft qwant".