Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/81: Riduzione del CO2 · 31 pagine

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inutile, poiché ai sensi dell'articolo 6 della legge sul CO2 il Consiglio federale deve soppesare i pro e i contro. La vsba sostiene una tassa sul CO2 per i combustibili.

La Comco classifica il centesimo per il clima come accordo sulla concorrenza, ma non come accordo diretto o indiretto sui prezzi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 della legge sui cartelli. Il progetto, che è da ritenersi una notevole limitazione della concorrenza, allo stato attuale non può essere giustificato con il motivo di uno sfruttamento più razionale delle risorse ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2a della legge sui cartelli. Il Consiglio federale può tuttavia ammettere il centesimo per il clima ai sensi dell'articolo 8 della legge sui cartelli.

3. Allegati

Per quanto riguarda gli allegati, molti degli altri partecipanti alla consultazione si sono espressi in linea con le posizioni dell'UP, delle associazioni dei trasporti stradali e delle organizzazioni per la protezione dell’ambiente. In questo capitolo essi non vengono più citati per nome.

3.1 Allegato 1: Regole per il computo delle riduzioni delle emissioni ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione fissati dalla legge sul CO2

Computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione fissati dalla legge

Supplementarità "moderata":

• Il PLR richiede una supplementarità ragionevole.

• AVES, ASMP e swissmem non ritengono necessario fissare dei limiti quantitativi. L'acquisto di certificati esteri non deve essere limitato.

• ACS, UPSA, auto-schweiz, economiesuisse, UP, FRS, TCS, SGV e VSIG richiedono che il principio della supplementarità venga completamente rielaborato. Il regolamento proposto non tiene conto delle riduzioni delle emissioni di CO2 di SvizzeraEnergia. Il regolamento 50:50 deve essere impostato come differenza fra lo sviluppo "business as usual" e il valore target. In questo modo il divario da colmare è di 8 tonnellate di CO2, di cui la metà, ovvero 4 milioni di tonnellate, deve essere ammessa sotto forma di provvedimenti adottati all'estero.

• ACS, UPSA, auto-schweiz, UP, FRS, SGV e VSIG ricordano che a livello internazionale non sono stati fissati dei limiti quantitativi per gli obiettivi di riduzione conseguiti all'estero. Se deve essere formulato un limite quantitativo, allora occorre procedere secondo i criteri specificati dall'UP (cfr. punto precedente).

• L'EF consiglia di attenersi alle regole internazionali. L'obiettivo di supplementarità deve essere calcolato sull'intero obbligo di riduzione e non sul divario restante.

• QUAE e swissmem intendono fissare la supplementarità in Svizzera allo stesso livello dei 15 dell'UE, fatto che determina un computo di almeno 2,8 milioni di tonnellate di CO2.

• ACS, UPSA, auto-schweiz, EF, UP, FRS, TCS, SGV e VSIG ritengono che le supplementarità parziali per i carburanti e i combustibili siano inutili per il clima e dannose per l'economia nazionale.

• Per ACS, UPSA, auto-schweiz, UP, FRS, SGV e VSIG una condizione di supplementarità applicata alle singole imprese rappresenta un eccesso di regolamentazione.

Supplementarità "rigida":

• La SIC chiede che gli obiettivi di riduzione vengano raggiunti per almeno il 75 per cento in Svizzera. AEE, AEFU, FSDP, Verdi, Greenpeace, CECA, Pro Natura, Rheinaubund, SES, SKF, Solar, PS, Swissolar, ATA e WWF richiedono una quota interna di riduzione del 90 per cento, e di computare al massimo un 10 per cento per i progetti dall'estero.