Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/81: Riduzione del CO2 · 31 pagine

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2. Valutazione delle quattro varianti finalizzate al rispetto degli obiettivi di riduzione sanciti dalla legge sul CO2

2.1 Cantoni

Variante 1:

10 Cantoni, ovvero AG, BE, BS, GE, JU, NE, SO, SG, UR, ZH, si pronunciano a favore della variante 1 e sottolineano, fra gli altri, i seguenti vantaggi:

• La tassa sul CO2 offre una prospettiva a lungo termine (AG, BE), promuove l'innovazione, l'efficienze energetica e le energie rinnovabili (AG, BE, BS, GE, JU, SO, UR).

• Sui carburanti, per i quali il divario rispetto agli obiettivi è particolarmente consistente (BE, BS, GE, NE, UR), la tassa sul CO2 incentiva i veicoli a basso consumo (BE, NE, GE, SG).

• La tassa sul CO2 crea dei vantaggi collaterali in Svizzera, come ad esempio la riduzione dei costi sanitari e delle perdite di raccolto mediante la riduzione delle emissioni climalteranti (AG, BE, BS, GE, JU, NE, SO, SG, UR). Con il minor ricorso agli agenti energetici fossili essa riduce inoltre la dipendenza dall'estero (BE, BS, JU, UR).

• L'economia svizzera trae vantaggio da un lieve incremento del prodotto interno lordo (AG, UR) e da altri effetti positivi sull'occupazione (BS, JU, UR). Il denaro non confluisce all'estero (BE, BS). Viene rafforzata la competitività delle imprese dei settori dei servizi, della tecnologia, dell'economia forestale e dell'edilizia, di cui trarrebbero vantaggio in particolare le PMI nelle regioni strutturalmente deboli e nelle zone rurali (GE, SG, UR).

• La tassa sul CO2 non influisce sulla quota dello Stato, il prodotto della tassa viene ridistribuito (BE, GE, JU, SG, ZH).

• La variante 1 è conforme alla legge sul CO2 (GE, NE, SG).

AG, BE, BS sottolineano che i vantaggi di una tassa sul CO2 relativizzano le minori entrate della Confederazione legate all'imposta sugli oli minerali e probabilmente le compensa abbondantemente (BE, BS).

JU, UR ricordano che le minori entrate della Confederazione legate all'imposta sugli oli minerali non possono essere scaricate sui Cantoni.

SO ricorda che una tassa sul CO2 pesa gravemente sul settore dei trasporti che fornisce già un contributo consistente con la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Si delinea la necessità di un regolamento speciale per il settore dei trasporti mediante l’introduzione di una tassa sul CO2 ridotta. In questo modo si potrebbe contrastare anche l'impiego sempre più diffuso di piccoli veicoli da trasporto non soggetti alla TTPCP.

GE ricorda che per raggiungere gli obiettivi sanciti dalla legge sul CO2 e per limitare gli effetti negativi su singoli settori devono essere adottate delle misure supplementari, come ad esempio gli incentivi per il trasporto pubblico nei grandi agglomerati o la creazione di un fondo per promuovere l'innovazione e tutelare la competitività dell'industria.

VS intende introdurre la variante 1 soltanto se si prevede che entro il 2009 non vengano rispettati gli obiettivi. In una prima fase devono proseguire gli impegni volontari. Inoltre devono essere accelerate la modifica della legge sull'imposta sugli oli minerali, la promozione dei biocarburanti e del metano nonché, in accordo con i Cantoni, gli interventi di efficienza energetica nel settore degli edifici. Le imprese che forniscono prestazioni di interesse pubblico devono essere interamente o parzialmente esentate dal pagamento dalla tassa sul CO2 sui carburanti.

Molti sostenitori della variante 1 sono contrari alla variante 2 poiché la riduzione interna è inferiore (AG, NE, UR), viene violato il principio della rigida neutralità delle entrate (SO, UR,