Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/81: Riduzione del CO2 · 31 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati
• SG suggerisce di effettuare la ridistribuzione alla popolazione del prodotto della tassa non attraverso le casse malati ma sotto forma di crediti fiscali, in modo da non falsare la trasparenza dei costi nel settore sanitario. La FPC ritiene più giusta una ridistribuzione mediante polizza di versamento. In questo modo ricevono il rimborso anche quelle economie domestiche che altrimenti non verrebbero considerate a causa di una riduzione completa dei premi.
• AEFU, Verdi, Greenpeace, Pro Natura, Rheinaubund, SES, ATA e WWF chiedono che tutti i costi sostenuti dall'AEnEC, che vengono sovvenzionati da SvizzeraEnergia e che servono sostanzialmente a comprovare l'esenzione dalla tassa sul CO2, vengano pagati sulla base dell'articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO2 mediante i proventi delle tasse pagate dall'economia, in modo che SvizzeraEnergia possa disporre di risorse per nuovi progetti sul clima.
• Cemsuisse chiede un modello graduale per il rimborso che consenta alle imprese a maggiore intensità energetica di richiedere la restituzione almeno una volta al mese.
Esecuzione
• Santésuisse propone la stessa procedura adottata per il rimborso delle tasse d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) affinché l'onere amministrativo per gli assicuratori malattia rimanga sostenibile. Sebbene la procedura attuale sia risultata valida, i singoli processi devono essere adeguati in modo puntuale. L'onere amministrativo per gli assicuratori malattia sarà superiore rispetto a quello per la tassa sui COV dato che le esigenze in materia di contabilità finanziaria e di informatica sono maggiori e gli importi da distribuire sono più elevati. Per risarcire adeguatamente questi oneri supplementari, non sono sufficienti i vantaggi sugli interessi come avviene per l'imposta d'incentivazione sui COV (cfr. art. 23 cpv. 4 dell'ordinanza sui COV). Pertanto, al di là dei vantaggi sugli interessi, viene richiesto un risarcimento adeguato, considerando che questo maggiore onere si verifica nella stessa misura per le varianti 1, 2 e 3. Se la tassa sul CO2 viene introdotta a partire dal 2006, la ridistribuzione può avvenire al più presto nel 2008 poiché richiede preparativi complessi. Nell'ordinanza ancora da emanare deve essere stabilito che la distribuzione avviene nel secondo anno successivo (anno di distribuzione).
• KKAK e ACCP ritengono opportuno essere consultate un'altra volta prima dell'applicazione della variante scelta, anche se le casse di compensazione sono già state coinvolte nella prima stesura delle disposizioni dell'ordinanza. Per il trasferimento del compito alle casse di compensazione esse chiedono un indennizzo che copra le spese.
3.3 Allegato 3: Modifica della legge sul CO2 in vista della destinazione parziale dei proventi della tassa
UPSA, auto-schweiz, UP, FRS, SGV e VSIG criticano la limitazione dei proventi della tassa al 2 per cento poiché i mezzi finanziari necessari vengono determinati dal prezzo del certificato e dall'esigenza di supplementarità.
4. Richiesta di un'ulteriore consultazione sugli atti normativi da adottare dopo la decisione sulle varianti
GR, SO, UPSA, auto-schweiz, economiesuisse, UP, FRS, HEV, SGCI, SGV, UDC, swissmem, VSIG e altri partecipanti alla consultazione chiedono un'altra consultazione sui testi giuridici effettivi dopo la decisione sulle varianti.