Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/81: Riduzione del CO2 · 31 pagine
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3.2 Allegato 2: Regole applicabili alla tassa sul CO2
Esenzione dalla tassa per le aziende che hanno sottoscritto un impegno formale di riduzione (art. 9 legge sul CO2)
La Comco ricorda che nel fissare i requisiti e gli impegni formali deve essere garantito un trattamento equo dei responsabili delle emissioni di CO2. Poiché le imprese soggette ad un impegno formale hanno la possibilità di partecipare allo scambio di diritti di emissione, è necessario garantire che le imprese piccole e a bassa intensità energetica, che possono ottenere un'esenzione dalla tassa soltanto insieme, non vengano discriminate da eccessivi oneri amministrativi. Anche se le imprese esonerate devono rispettare le riduzioni di CO2 fissate nei loro programmi di intervento, occorre vigilare affinché non si verifichino delle distorsioni della concorrenza a discapito dele piccole imprese a causa delle loro dimensioni.
Entità e calcolo:
• L'USC ricorda il problema che non si ottiene nessun valore di riferimento se l'input energetico di un'impresa non si può dividere semplicemente per il suo output.
Reporting e monitoraggio:
• Coop e KERAMIK chiedono di fissare la scadenza per la presentazione dai dati al 30 giugno invece che al 1° giugno.
• AEFU, Verdi, Greenpeace, Pro Natura, Rheinaubund, SES, ATA e WWF esigono che le imprese, che chiedono l'esenzione dalla tassa (FPC) e che partecipano allo scambio dei diritti di emissione, pubblichino le loro emissioni annue di CO2. Ad esempio si potrebbe pubblicare in internet un registro corrispondente e aggiornarlo regolarmente.
Valutazione del raggiungimento degli obiettivi:
• Coop, KERAMIK e SBV chiedono che la singola impresa che raggiunge i propri obiettivi sia esonerata. Qualora il gruppo non riesca a raggiungere l'obiettivo nel suo complesso, occorre necessariamente procedere a livello di singola impresa e non a livello di gruppo.
• KERAMIK intende limitare alle transazioni e a consistenti variazioni strutturali la correzione del valore target di CO2 relativo al gruppo entro la fine del periodo di adempimento. La valutazione degli obiettivi raggiunti e quindi l'assegnazione dei diritti di emissione deve avvenire sulla base effettiva di tutti gli anni compresi fra il 2008 e il 1012.
Scambio di diritti di emissione
• ACS, UPSA, auto-schweiz, UP, FRS, SGV e VSIG lamentano che nel rapporto sulla procedura di consultazione non sono state menzionate le possibilità dell'AEnAC di partecipare al sistema di scambio dei diritti di emissione come gruppo.
• La Comco ricorda che nell'UE i diritti di emissione vengono assegnati prevalentemente mediante asta pubblica per evitare discriminazioni fra le imprese nuove e quelle già operanti sul mercato rilevante. Si tratta di un nuovo orientamento equilibrato.
Ridistribuzione del prodotto della tassa
• Ecoswiss, SBV e SGCI chiedono che tutte le imprese usufruiscano della ridistribuzione del prodotto della tassa in base alla massa salariale soggetta all'AVS e non solo quelle imprese, ai sensi dell'articolo 10 capoverso 5 della legge sul CO2, che non hanno assunto impegni vincolanti ai sensi dell'articolo 9. L'articolo 10 capoverso 5 della legge sul CO2 deve essere stralciato.