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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 14 pagine
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Ordinanza sugli ingegneri geometri
Art. 25 Obbligo d’annuncio, diritto d’annuncio
1 La Direzione federale delle misurazioni catastali, l’autorità cantonale competente per la vigilanza sulle misurazioni e le autorità cantonali di perseguimento penale annunciano senza indugio alla Commissione degli ingegneri geometri fatti per i quali vi è il sospetto che siano stati violati obblighi professionali (art. 23).
2 Le autorità di perseguimento penale annunciano alla Commissione degli ingegneri geometri le condanne per reati incompatibili con l’esercizio della professione di ingegnere geometra passate in giudicato.
3 Chiunque ha il diritto di annunciare alla Commissione degli ingegneri geometri fatti per i quali vi è il sospetto che siano stati violati obblighi professionali (art. 23). Tale diritto spetta anche alle commissioni etiche delle associazioni professionali.
Art. 26 Misure disciplinari
1 In caso di violazione degli obblighi professionali (art. 23) o di rifiuto di ottemperare al diritto d’ispezione (art. 24), la Commissione degli ingegneri geometri può ordinare le seguenti misure disciplinari:
a. una misura di perfezionamento;
b. un avvertimento;
c. un ammonimento;
d. un divieto temporaneo di esercizio della professione per due anni al massimo;
e. un divieto di esercitare la professione a tempo indeterminato.
2 A un divieto di esercitare la professione è connessa la cancellazione temporanea o a tempo indeterminato dal Registro.
3 In aggiunta a un avvertimento, a un ammonimento o un divieto di esercitare la professione può essere ordinata una multa disciplinare fino a 20 000 franchi.
Art. 27 Procedura
1 Qualora sussista il sospetto della violazione di un obbligo professionale, la Commissione degli ingegneri geometri apre un procedimento disciplinare e ne informa la persona interessata.
2 Alle persone interessate è offerta la possibilità di esprimersi in merito ai rimproveri. Gli annunci di cui all’articolo 25 sono inviati loro in copia.
3 La Commissione degli ingegneri geometri invita l’autorità cantonale competente per la vigilanza sulle misurazioni ad allestire un rapporto ufficiale sui rimproveri o i fatti contestati.
4 Può inoltre eseguire le seguenti ulteriori misure probatorie:
a. audizione degli informatori (art. 25 cpv. 3), nella misura in cui accettano l’audizione;
b. audizione della persona interessata;