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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 14 pagine
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Ordinanza sugli ingegneri geometri
Art. 32 Emolumento per la procedura disciplinare
1 Se sono ordinate misure disciplinari, in funzione dell’onere possono essere imposte spese procedurali per un ammontare da 500 a 2000 franchi.
2 L’emolumento è stabilito nella decisione della Commissione degli ingegneri geometri.
Art. 33 Esigibilità, incasso
1 Gli emolumenti devono essere pagati entro 30 giorni dalla fatturazione.
2 La Direzione federale delle misurazioni catastali è competente per la fatturazione e l’incasso.
3 Del rimanente, sono applicabili le prescrizioni generali sugli emolumenti della Confederazione.
Sezione 6: Commissione degli ingegneri geometri
Art. 34 Mandato
La Commissione federale degli ingegneri geometri (Commissione degli ingegneri geometri) è l’autorità di cui all’articolo 41 capoverso 2 della legge sulla geoinformazione2.
Art. 35 Composizione
1 La Commissione degli ingegneri geometri consta di nove membri. Comprende un rappresentante della Direzione federale delle misurazioni catastali nonché rappresentanti dei Cantoni, dei Comuni, della categoria professionale e delle scuole superiori.
2 Condizione per la nomina quale membro è l’iscrizione nel Registro. Sono eccettuati i rappresentanti delle scuole superiori.
3 La Commissione degli ingegneri geometri si costituisce da sé. È fatto salvo l’articolo 36.
4 È atta a deliberare se sono presenti almeno 5 membri.
Art. 36 Nomina
Il presidente e i membri della Commissione degli ingegneri geometri sono nominati dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
2 RS …