Progetto

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto

Ordinanza sugli ingegneri geometri

Art. 32 Emolumento per la procedura disciplinare

1 Se sono ordinate misure disciplinari, in funzione dell’onere possono essere imposte spese procedurali per un ammontare da 500 a 2000 franchi.

2 L’emolumento è stabilito nella decisione della Commissione degli ingegneri geometri.

Art. 33 Esigibilità, incasso

1 Gli emolumenti devono essere pagati entro 30 giorni dalla fatturazione.

2 La Direzione federale delle misurazioni catastali è competente per la fatturazione e l’incasso.

3 Del rimanente, sono applicabili le prescrizioni generali sugli emolumenti della Confederazione.

Sezione 6: Commissione degli ingegneri geometri

Art. 34 Mandato

La Commissione federale degli ingegneri geometri (Commissione degli ingegneri geometri) è l’autorità di cui all’articolo 41 capoverso 2 della legge sulla geoinformazione2.

Art. 35 Composizione

1 La Commissione degli ingegneri geometri consta di nove membri. Comprende un rappresentante della Direzione federale delle misurazioni catastali nonché rappresentanti dei Cantoni, dei Comuni, della categoria professionale e delle scuole superiori.

2 Condizione per la nomina quale membro è l’iscrizione nel Registro. Sono eccettuati i rappresentanti delle scuole superiori.

3 La Commissione degli ingegneri geometri si costituisce da sé. È fatto salvo l’articolo 36.

4 È atta a deliberare se sono presenti almeno 5 membri.

Art. 36 Nomina

Il presidente e i membri della Commissione degli ingegneri geometri sono nominati dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

2 RS …