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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 14 pagine

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Ordinanza sugli ingegneri geometri

Art. 9 Oggetto

1 L’esame di Stato è un esame orientato alla pratica nei gruppi di temi seguenti:

a. misurazione ufficiale: segnatamente organizzazione e procedure della misurazione ufficiale; acquisti pubblici; diritto in materia di registro fondiario, misurazioni e geoinformazione;

b. geomatica: segnatamente basi geodetiche; metodi di misurazione e di analisi; modellizzazione, rilevamento, aggiornamento e amministrazione di geodati; analisi dei dati; visualizzazione;

c. gestione del territorio: segnatamente ordinamento del territorio e sviluppo territoriale; raggruppamento dei terreni e ordinamento fondiario; valutazione di immobili e terreni; diritti reali e diritto fondiario; diritto in materia di costruzioni, pianificazione e protezione dell’ambiente;

d. gestione d’impresa: segnatamente gestione aziendale; direzione di progetti; formazione, deontologia; associazioni professionali; diritto pubblico e privato del lavoro, diritto contrattuale, diritto societario.

2 La Commissione degli ingegneri geometri stabilisce nei dettagli la materia d’esame.

Art. 10 Organizzazione dell’esame di Stato

1 La Commissione degli ingegneri geometri organizza l’esame di Stato.

2 Può ricorrere a ulteriori periti.

3 L’esame di Stato è organizzato una volta l’anno. La data e il termine d’iscrizione sono pubblicati nel Foglio federale e in media specialistici idonei.

Art. 11 Ammissione

1 L’iscrizione all’esame di Stato è indirizzata per scritto alla Direzione federale delle misurazioni catastali entro il termine indicato nel Foglio federale.

2 All’iscrizione sono allegati:

a. il curriculum vitae, con indicazioni sulla formazione e la pratica professionale;

b. la prova di un’adeguata formazione teorica.

3 La Commissione degli ingegneri geometri decide sull’ammissione all’esame, stabilisce il programma d’esame e convoca il candidato all’esame.

4 La Direzione federale delle misurazioni catastali comunica per scritto la decisione e convoca per scritto il candidato.

Art. 12 Impedimento

1 Se per malattia, infortunio o altri motivi importanti, un candidato è impedito di partecipare all’esame, egli lo comunica senza indugio alla Direzione federale delle misurazioni catastali e invia un certificato medico o un pertinente attestato.