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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 14 pagine

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Ordinanza sugli ingegneri geometri

Art. 37 Vigilanza

1 La Commissione degli ingegneri geometri sottostà alla vigilanza del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

2 Presenta annualmente al Dipartimento un rapporto sulla sua attività.

Art. 38 Segretariato

1 La Direzione federale delle misurazioni catastali provvede al segretariato della Commissione degli ingegneri geometri.

2 Gestisce il controllo delle pratiche della Commissione.

3 Può, al posto della Commissione, eseguire autonomamente le seguenti modifiche nel Registro:

a. cancellazioni giusta l’articolo 18 capoverso 1 lettera d;

b. modifiche delle iscrizioni giusta l’articolo 19 capoverso 1 lettere a e c.

Art. 39 Indennità

L’indennità dei membri della Commissione degli ingegneri geometri e dei periti si fonda sull’ordinanza sulle commissioni3.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 40 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 16 novembre 19944 concernente la patente federale d’ingegnere geometra è abrogata.

Art. 41 Disposizioni transitorie

1 La formazione teorica giusta l’ordinanza del 16 novembre 19945 concernente la patente federale d’ingegnere geometra è valevole per cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza come prova della formazione teorica di cui all’articolo 1.

2 Le decisioni d’ammissione giusta l’articolo 10 dell’ordinanza del 16 novembre 19946 concernente la patente federale d’ingegnere geometra sono applicabili per cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza come decisioni d’ammissione giusta l’articolo 5 capoverso 3.

3 RS 172.31

4RU 1995 881; RS 211.432.261

5 RS 211.432.261

6 RS 211.432.261