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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 14 pagine
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Ordinanza sugli ingegneri geometri
2 L’unica condizione tecnica è il superamento dell’esame di Stato.
3 Devono essere adempiute le seguenti condizioni personali:
a. la persona deve essere in possesso dei diritti civili ed essere capace di discernimento;
b. non devono sussistere condanne penali per reati incompatibili con l’esercizio della professione di geometra e la cui iscrizione nel casellario giudiziale non è cancellata;
c. la persona dev’essere in grado di esercitare autonomamente la professione di geometra.
Art. 17 Iscrizione
1 L’iscrizione nel Registro avviene quando sono adempiute tutte le condizioni.
2 La domanda d’iscrizione è indirizzata alla Direzione federale delle misurazioni catastali, all’attenzione della Commissione degli ingegneri geometri. Alla domanda sono allegati i documenti seguenti:
a. copia del diploma dell’esame di Stato;
b. estratto del casellario giudiziale;
c. certificato di buona condotta del Comune di domicilio, che certifichi anche il possesso dei diritti civili;
d. attestazione firmata di proprio pugno della capacità di cui all’articolo 16 capoverso 3 lettera c.
3 La Commissione degli ingegneri geometri decide in merito all’iscrizione. Un rifiuto dell’iscrizione dev’essere motivato.
4 La Direzione federale delle misurazioni catastali comunica per scritto la decisione al richiedente.
Art. 18 Cancellazione
1 La Commissione degli ingegneri geometri dispone la cancellazione dal Registro se:
a. le condizioni per l’iscrizione non sono più adempiute;
b. per motivi disciplinari è ordinato un divieto dell’esercizio della professione;
c. la persona interessata, malgrado il richiamo, non paga la tassa annuale d’iscrizione nel Registro;
d. la persona interessata chiede la cancellazione.
2 La Direzione federale delle misurazioni catastali comunica per scritto la decisione alla persona interessata.
3 Le decisioni in merito alla cancellazione passate in giudicato sono pubblicate nel Foglio federale e comunicate all’autorità cantonale competente per la vigilanza sulle misurazioni.