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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 14 pagine
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Ordinanza sugli ingegneri geometri
2 Il presidente della Commissione degli ingegneri geometri decide se sussiste un motivo importante e se è possibile continuare l’esame di Stato. Tale decisione è definitiva.
3 La Commissione degli ingegneri geometri decide in quale misura debbano essere computati i risultati dell’esame.
4 In caso di assenza o interruzione senza motivo importante, l’esame di Stato è considerato non superato.
Art. 13 Risultati
1 I membri della Commissione degli ingegneri geometri e i periti che hanno preso parte all’esame di Stato stabiliscono per ogni gruppo di temi se l’esame è stato superato o meno.
2 L’esame di Stato è considerato superato se è stato superato l’esame in ciascuno dei quattro gruppi di temi.
3 La Commissione degli ingegneri geometri decide in merito al superamento dell’esame di Stato. Essa motiva la propria decisione quando l’esame di Stato non è stato superato.
4 La Direzione federale delle misurazioni catastali comunica per scritto la decisione al candidato.
5 Se l’esame è superato, la Direzione federale delle misurazioni catastali rilascia anche un diploma che autorizza a portare il titolo di «ingegnere geometra».
Art. 14 Ripetizione
1 L’esame di Stato può essere ripetuto un'unica volta.
2 Sono ripetuti soltanto i gruppi di temi che non sono stati superati.
Art. 15 Disonestà
1 La Commissione degli ingegneri geometri può dichiarare non superato l’esame di Stato se:
a. l’ammissione è stata conseguita mediante indicazioni false o incomplete;
b. durante l’esame di Stato sono stati utilizzati mezzi non autorizzati.
2 Se la disonestà è nota soltanto dopo il rilascio del diploma, la Commissione degli ingegneri geometri può revocarlo.
Sezione 3: Registro e patente
Art. 16 Condizioni
1 Nel Registro degli ingegneri geometri (Registro) possono essere iscritte le persone che adempiono le condizioni tecniche e personali.