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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 14 pagine
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Ordinanza sugli ingegneri geometri
3 Se le tabelle comparative di cui all’articolo 2 capoverso 2 sono adeguate alle modifiche dell’ordinamento degli studi dei PF, per determinati candidati continuano a essere applicabili le tabelle comparative valevoli nel corso degli studi.
4 Le persone che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono in possesso di una patente d'ingegnere geometra valida, sono iscritte nel Registro se sono soddisfatte le condizioni personali e la domanda d’iscrizione è presentata entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all’articolo 17 capoverso 2 lettere b-d.
5 Possono continuare a eseguire autonomamente lavori della misurazione ufficiale fino alla decisione sull’iscrizione nel Registro.
Art. 42 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge sulla geoinformazione7.
[data] In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, …
La cancelliera della Confederazione, …
7 RS …