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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 14 pagine
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Ordinanza sugli ingegneri geometri
Art. 3 Dispensa dall’esame
1 Il titolare di una maturità è dispensato dagli esami di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera h se la formazione comprende le pertinenti discipline a livello di esame di maturità federale.
2 Il titolare di un diploma universitario giusta l’articolo 1 può, su richiesta, essere dispensato da singole discipline dell’esame teorico, se è garantito che nelle pertinenti discipline dispone di una formazione teorica corrispondente ai requisiti dell’articolo 2 capoversi 2–4.
3 La Commissione degli ingegneri geometri stabilisce i criteri per la dispensa dagli esami in un’apposita istruzione.
Art. 4 Organizzazione dell’esame
1 I PF organizzano l’esame teorico per incarico della Commissione degli ingegneri geometri. I regolamenti d’esame dei PF sono applicabili per analogia, sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti.
2 La Commissione degli ingegneri geometri può assegnare l’organizzazione dell’esame teorico o degli esami in singole discipline ad altre scuole superiori o a singoli periti.
Art. 5 Ammissione
1 L’iscrizione all’esame teorico è indirizzata per scritto alla Direzione federale delle misurazioni catastali.
2 All’iscrizione devono essere allegati:
a. i certificati di studio, compresi i certificati relativi a tutti gli esami superati fino a quel momento in singole discipline;
b. il certificato di maturità liceale o il certificato di maturità professionale, se disponibile;
c. la domanda di dispensa dall’esame in singole discipline, indicando le discipline e allegando i pertinenti certificati d’esame (art. 3 cpv. 2).
3 La Commissione degli ingegneri geometri decide sull’ammissione all’esame, segnatamente su:
a. il riconoscimento del diploma universitario;
b. la dispensa dall’esame in singole discipline;
c. gli esami ancora da superare (piano degli esami).
4 La Direzione federale delle misurazioni catastali comunica per scritto la decisione al richiedente.
Art. 6 Risultati
1 I periti dinanzi ai quali hanno luogo gli esami stabiliscono i risultati degli esami in ciascuna disciplina e li comunicano alla Commissione degli ingegneri geometri.