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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 14 pagine
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Ordinanza sugli ingegneri geometri
2 Le prestazioni fornite nei singoli esami sono valutate secondo la scala seguente (sono ammesse le mezze note):
6 = molto bene
5 = bene
4 = sufficiente
3 = insufficiente
2 = male
1 = molto male
3 In occasione dell’accertamento del risultato dell’esame, le note degli esami nelle singole discipline sono considerate come segue:
a. le note di esami presso PF sono considerate e, in caso di scala differente, convertite. La Commissione degli ingegneri geometri può stabilire che per singole discipline opzionali dei PF la valutazione individuale di una prestazione semestrale sia parimenti riconosciuta come un esame sostenuto;
b. le note dei rimanenti esami per i quali è stata accordata una dispensa non sono considerate.
4 L’esame teorico è considerato superato se per ogni modulo giusta l’articolo 2 capoverso 1 considerato per il calcolo, la media delle note di tutte le discipline è almeno 4,0.
5 La Commissione degli ingegneri geometri decide in merito al superamento dell’esame e stabilisce se la formazione teorica è adempiuta.
6 La Direzione federale delle misurazioni catastali comunica per scritto al candidato le note e la decisione della Commissione degli ingegneri geometri.
Art. 7 Ripetizione
1 Se l’esame teorico non è superato, gli esami in singole discipline possono essere ripetuti un’unica volta.
2 In un modulo non superato, sono ripetuti gli esami nelle discipline in cui è stata ottenuta una nota inferiore a 4,0.
3 Le dispense dall’esame restano valevoli anche in occasione della ripetizione.
Sezione 2: Esame di Stato
Art. 8 Premesse
È ammesso all’esame di Stato chi:
a. comprova di possedere una formazione teorica sufficiente; e
b. dispone di almeno un’esperienza professionale biennale di livello adeguato nel campo dei quattro gruppi di temi dell’esame di Stato.