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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 14 pagine

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Ordinanza sugli ingegneri geometri

c. esecuzione di un’ispezione.

5 Decide in una deliberazione verbale segreta. Nella sua decisione considera la gravità del fatto, l’idoneità della misura e le misure disciplinari non cancellate nel Registro.

6 La Direzione federale delle misurazioni catastali comunica per scritto la decisione alla persona interessata e all’autorità cantonale competente per la sorveglianza sulle misurazioni.

Art. 28 Prescrizione

1 Il perseguimento disciplinare si prescrive in un anno da quando la Commissione degli ingegneri geometri ha avuto conoscenza del fatto.

2 Il termine è interrotto da ogni atto d’indagine della Commissione degli ingegneri geometri.

3 Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso 10 anni dopo il fatto contestato.

Art. 29 Cancellazione della misura disciplinare

1 Gli avvertimenti, gli ammonimenti e le multe sono cancellati dal Registro cinque anni dopo essere stati ordinati.

2 Un divieto temporaneo dell’esercizio della professione è cancellato dal Registro 10 anni dopo la sua revoca.

Sezione 5: Emolumenti

Art. 30 Tasse d’esame

1 Sono riscosse le seguenti tasse d’esame:

a. per l’esame teorico, una tassa di 180 franchi per ogni disciplina esaminata, ma al massimo 1800 franchi;

b. per l’esame di Stato, un tassa di 450 franchi per ogni gruppo di temi esaminato.

2 In caso di ritiro fino a 60 giorni prima dell’inizio dell’esame la tassa d’esame pagata è restituita.

Art. 31 Tassa d’iscrizione nel Registro

La tassa d’iscrizione nel Registro ammonta a 100 franchi per anno civile. È dovuta anche per le frazioni di anno civile.