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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 14 pagine
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Ordinanza sugli ingegneri geometri
c. esecuzione di un’ispezione.
5 Decide in una deliberazione verbale segreta. Nella sua decisione considera la gravità del fatto, l’idoneità della misura e le misure disciplinari non cancellate nel Registro.
6 La Direzione federale delle misurazioni catastali comunica per scritto la decisione alla persona interessata e all’autorità cantonale competente per la sorveglianza sulle misurazioni.
Art. 28 Prescrizione
1 Il perseguimento disciplinare si prescrive in un anno da quando la Commissione degli ingegneri geometri ha avuto conoscenza del fatto.
2 Il termine è interrotto da ogni atto d’indagine della Commissione degli ingegneri geometri.
3 Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso 10 anni dopo il fatto contestato.
Art. 29 Cancellazione della misura disciplinare
1 Gli avvertimenti, gli ammonimenti e le multe sono cancellati dal Registro cinque anni dopo essere stati ordinati.
2 Un divieto temporaneo dell’esercizio della professione è cancellato dal Registro 10 anni dopo la sua revoca.
Sezione 5: Emolumenti
Art. 30 Tasse d’esame
1 Sono riscosse le seguenti tasse d’esame:
a. per l’esame teorico, una tassa di 180 franchi per ogni disciplina esaminata, ma al massimo 1800 franchi;
b. per l’esame di Stato, un tassa di 450 franchi per ogni gruppo di temi esaminato.
2 In caso di ritiro fino a 60 giorni prima dell’inizio dell’esame la tassa d’esame pagata è restituita.
Art. 31 Tassa d’iscrizione nel Registro
La tassa d’iscrizione nel Registro ammonta a 100 franchi per anno civile. È dovuta anche per le frazioni di anno civile.