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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 14 pagine

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Ordinanza sugli ingegneri geometri

Sezione 4: Obblighi professionali, vigilanza sulla professione

Art. 22 Campo d’applicazione

La presente sezione è applicabile ai titolari della patente nella misura in cui esercitano funzioni o svolgono lavori della misurazione ufficiale.

Art. 23 Obblighi professionali

Le persone di cui all’articolo 22 sono tenute a rispettare i seguenti obblighi professionali:

a. esercitano la loro funzione con cura e coscienziosità nonché per il bene della società;

b. esercitano autonomamente la loro professione, a proprio nome e sotto la propria responsabilità, sia individualmente, sia nel quadro dell’attività per una persona giuridica o nell’amministrazione pubblica;

c. evitano ogni conflitto tra gli interessi dei loro clienti nel settore della misurazione ufficiale e le altre persone con le quali hanno relazioni professionali o private;

d. possono fare pubblicità fintanto che essa è oggettiva e conforme alle necessità d’informazione del pubblico. La pubblicità per l’attività privata deve essere separata dalla pubblicità per l’attività ufficiale.

e. devono concludere un’assicurazione responsabilità civile professionale in funzione del genere e dell’entità dei rischi connessi con la loro attività;

f. indicano ai loro clienti i principi della loro fatturazione e li informano apertamente sui lavori eseguiti;

g. sono tenuti, mediante un perfezionamento permanente, ad approfondire, ampliare e migliorare le loro conoscenze, capacità e attitudini professionali;

h. sono tenuti al silenzio su tutto quanto è stato loro affidato nel quadro dell’esercizio della professione o su tutto quanto hanno osservato nel quadro dell’esercizio della professione;

i. nella corrispondenza commerciale che riguarda l’esercizio di funzioni della misurazione ufficiale fanno riferimento alla loro iscrizione nel Registro, per esempio mediante l’utilizzazione delle designazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2;

k. nei confronti delle autorità di vigilanza federali e cantonali, sono tenuti alla verità e alla presentazione dei loro documenti commerciali.

Art. 24 Diritto d’ispezione

La Commissione degli ingegneri geometri ha il diritto di eseguire ispezioni in ogni momento. Può delegare questo compito all’autorità cantonale competente per la vigilanza sulle misurazioni.