Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
I Parte generale
1. Riassunto dei risultati della consultazione
1.1. Situazione iniziale
La nuova legge sugli stranieri (LStr) e la revisione parziale della legge sull'asilo (LAsi) sono state approvate in votazione popolare il 24 settembre 2006. L'8 novembre 2006, il Consiglio federale ha poi deciso di porre parzialmente in vigore la LAsi riveduta il 1° gennaio 2007. Le rimanenti disposizioni della LAsi nonché la nuova LStr, con le necessarie disposizioni d'esecuzione, entrano in vigore il 1° gennaio 2008.
Per l'elaborazione delle ordinanze d'esecuzione, d'intesa con la Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) e della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) sono stati istituiti gruppi di lavoro misti Confederazione / Cantoni. In occasione di una seduta tenutasi il 28 marzo 2007, il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione relativa alle predette ordinanze. La consultazione si è protratta fino al 30 giugno 2007.
1.2. Principali risultati della procedura di consultazione
Le ordinanze d'esecuzione della LStr sono state approvate dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione, come pure il fatto di riassumere in un'unica ordinanza le cinque ordinanze previgenti. Alcuni partecipanti deplorano la portata tuttavia assai cospicua delle ordinanze. D'altro canto è emersa la critica secondo cui le disposizioni sono troppo poco circostanziate e pertanto non sufficientemente definite. Ciò potrebbe provocare disparità di trattamento al momento dell'esecuzione nei Cantoni.
Nelle prese di posizione sono parzialmente ripetuti i medesimi argomenti già addotti al momento dell'elaborazione della nuova LStr.
1.2.1. Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
Validità del permesso di dimora (art. 58 cpv. 2 OASA): una netta maggioranza dei Cantoni, l'UDC e diverse organizzazioni specializzate respingono la nuova disciplina secondo cui i familiari stranieri di un cittadino svizzero possono ora ottenere un permesso di dimora valido per cinque anni a condizione che non vi siano indizi d’elusione delle prescrizioni
sull’ammissione. La disciplina è stata introdotta nell'ottica dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, il quale prevede parimenti un permesso valido cinque anni per i familiari stranieri di cittadini dell'UE/AELS.
Stando a questi partecipanti, la cospicua durata di validità (sinora la validità era di un anno) ostacola la lotta agli abusi nel contesto dei matrimoni di compiacenza o dei matrimoni forzati. Al momento di una prima domanda del permesso è inoltre difficile stabilire se vi sono indizi di abuso.
Ballerine di cabaret (art. 34 OASA): vista la problematica particolare della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento, la maggior parte dei Cantoni, il PS e in particolare organizzazioni femminili e di aiuto sono favorevoli al mantenimento dell'attuale statuto delle ballerine di cabaret, il quale offre a queste donne una certa protezione. Nel contempo, alcuni di questi partecipanti chiedono un miglioramento di tale protezione.
Una piccola minoranza dei Cantoni nonché l'ASM considerano che vi siano sufficienti possibilità di reclutare ballerine di cabaret in Svizzera o negli Stati dell'UE/AELS e chiedono che si rinunci a tale statuto speciale segnatamente a causa delle lacune per quanto concerne le possibilità di controllo.
Casi personali particolarmente gravi (art. 31 OASA) nonché vittime e testimoni della tratta di esseri umani (art. 35 - 36 OASA): Il PS, il PCS nonché opere di aiuto e sindacati vorrebbero