Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
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2È considerata attività lucrativa dipendente in particolare anche l’attività di apprendista, tirocinante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, artista e impiegato alla pari.
Rifiuto o proposta di modifica
Cantoni: BE, FR, JU
FR e JU auspicano che l'attività svolta senza guadagno sia parimenti compresa nella definizione. BE auspica in linea di principio nuove definizioni.
Art. 2: Attività lucrativa indipendente
1 È considerata attività lucrativa indipendente l’esercizio di un’attività nell’ambito di
un’organizzazione propria, scelta liberamente, finalizzata al conseguimento del reddito, sottostante alle proprie istruzioni e che assume essa stessa i rischi imprenditoriali. Tale organizzazione scelta liberamente si presenta esteriormente come un’azienda di commercio, di produzione, di servizi, artigianale o di altro tipo.
2 È considerata attività lucrativa indipendente anche l’esercizio di una libera professione come quella del medico, dell’avvocato o del fiduciario.
Rifiuto o proposta di modifica
Cantoni: BE, OW, UR, ZG
Cerchie interessate: AUSL, USC, Intermundo
OW, UR, AUSL: nel caso dei fiduciari occorre precisare che essi sono considerati indipendenti solo se non svolgono la loro attività nel quadro di un rapporto d'impiego.
USC e Intermundo: al cpv. 2 dovrebbero essere menzionati anche gli artisti che svolgono il loro mestiere del tutto indipendentemente e autonomamente (contrariamente all'art. 1 cpv. 2 OASA).
BE auspica in linea di principio nuove definizioni.
Art. 3: Prestazione transfrontaliera di servizi
È considerata prestazione transfrontaliera di servizi l’esercizio limitato nel tempo di una prestazione di servizi in Svizzera, nell’ambito di un rapporto contrattuale, da parte di una persona o di una ditta con domicilio o sede all’estero.
Rifiuto o proposta di modifica Cantoni: TI
La definizione dovrebbe coincidere con quella della legge sui lavoratori distaccati.
Art. 5: Permesso d'entrata
1 Se la domanda per un permesso di soggiorno di breve durata o per un permesso di dimora è accolta e se il richiedente si trova ancora all’estero, gli viene rilasciata l’assicurazione del permesso secondo l’articolo 5 capoverso 3 LStr.
2 Se lo straniero in questione sottostà all’obbligo del visto, la rappresentanza svizzera all’estero riceve l’autorizzazione a rilasciargli il visto.
Rifiuto o proposta di modifica Cerchie interessate: GDS
GDS: cpv. 1: conformemente all'art. 5 cpv. 3 LStr, occorre l'assicurazione solo in caso di assunzione di un'attività lucrativa; qui manca tale limitazione.