Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

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Art. 6: Procedura di permesso

1 Le condizioni d’ammissione di cui all’articolo 17 capoverso 2 LStr sono manifestamente adempite in particolare quando i documenti presentati giustificano una pretesa legale o di diritto internazionale pubblico al rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora, quando non sussistono motivi di revoca ai sensi dell’articolo 62 LStr e quando lo straniero in questione rispetta l’obbligo di collaborare ai sensi dell’articolo 90 LStr.

2 Presi a sé stanti, atti come l’avvio di procedure di diritto matrimoniale e familiare, l’assegnamento dei figli a una scuola, l’acquisto di un immobile, l’affitto di un’abitazione, la stipulazione di un contratto di lavoro, la fondazione di un’azienda o la partecipazione a un’azienda non possono giustificare pretese in relazione con la procedura di permesso.

Rifiuto o proposta di modifica Partiti: PS

Cerchie interessate: OSAR, AIn, Caritas, Caritas Berna, CSP, PS, OSAR, AIn, Humanrights:

Al cpv. 2 occorre stralciare l'avvio di procedure di diritto matrimoniale e familiare, giacché la Costituzione federale e la CEDU proteggono il diritto al matrimonio e alla famiglia.

CSP: al cpv. 2 occorre stralciare l'assegnamento dei figli a una scuola, giacché occorre tenere conto anche degli interessi superiori del minore. È quanto prescrive ad esempio l'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo. È raccomandato di stralciare l'intero cpv. 2 giacché occorrerebbe in ogni caso esaminare le circostanze del caso individuale.

Art. 7: Permessi per l'esercizio di una professione

Il permesso della polizia del commercio o quello della polizia sanitaria o i permessi analoghi che autorizzano lo straniero a esercitare una professione presuppongono l’avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora nel quadro del diritto in materia degli stranieri. In mancanza di questi ultimi, l’autorità che ha rilasciato il permesso deve iscrivervi una corrispondente riserva.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: FR, JU, NE, OW, VD

Cerchie interessate: AUSL

FR, JU, NE, OW, VD, AUSL: occorre affermare più chiaramente che i permessi del diritto in materia di stranieri non possono essere sostituiti da nessun altro permesso. Proposta di formulazione di OW: "....presuppongono l’avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora con attività lucrativa....“. L'AUSL fa una proposta analoga.

Art. 8: Documenti di legittimazione esteri

1 Ai fini della notificazione sono riconosciuti come documenti di legittimazione:

a. i documenti di legittimazione rilasciati da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera,

sempreché dimostrino l’identità dello straniero e la sua appartenenza allo Stato che li ha rilasciati e sempreché il titolare possa con un tale documento rientrare in qualsiasi momento in tale Stato;

b. altri documenti di legittimazione che garantiscono al titolare di poter con un tale documento rientrare in qualsiasi momento nello Stato che lo ha rilasciato o nella regione indicata nel documento;

c. altri documenti di legittimazione che garantiscono al titolare di poter ottenere in qualsiasi momento un documento di legittimazione sufficiente per rientrare nello Stato che lo ha rilasciato o nella regione indicata nel documento.

2 Al momento della notificazione non è necessario presentare un documento di legittimazione estero valido, se: