Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
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che fosse ulteriormente agevolata l'ammissione in casi personali particolarmente gravi. In tale contesto occorre menzionare esplicitamente in particolar modo i bisogni particolari di donne e bambini e limitare la libertà di apprezzamento delle autorità cantonali d'esecuzione.
Obbligo delle autorità di comunicare (art. 82 OASA): segnatamente il PS nonché sindacati e opere di aiuto ritengono che la disciplina dello scambio d'informazioni tra gli uffici principalmente interessati dalle questioni migratorie non sia proporzionata e contraddica i principi della protezione dei dati. Le comunicazioni dovrebbero avvenire solo su richiesta e in quanto effettivamente necessarie per la procedura.
D'altro lato, alcuni Cantoni, l'UDC e l'ASM auspicano che in una prossima revisione della legge sugli stranieri (art. 97 LStr) le autorità scolastiche siano parimenti assoggettate a un obbligo automatico di informare le autorità migratorie in merito agli allievi stranieri.
1.2.2. Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS)
Alcuni partecipanti (alcuni Cantoni, il PES, il PS, alcune opere di aiuto e sindacati) chiedono che le autorità s'impegnino di più nel quadro delle misure d'integrazione e che sia maggiormente tenuto conto della situazione delle persone interessate. Altri (alcuni Cantoni e l'UDC) vorrebbero fosse menzionato nell'ordinanza che l'integrazione è in primo luogo compito delle persone straniere (art. 2 segg. OIntS).
Metà dei Cantoni, l'UDC e le organizzazioni specializzate delle autorità (ASM, AUSL) ritengono che per una buona integrazione sia necessario esigere conoscenze della lingua parlata nel luogo di residenza e non semplicemente di "una lingua nazionale" (art. 3 - 5 OIntS,
art. 62 OASA). Ciò a maggior ragione se in base alla buona integrazione è rilasciato anticipatamente il permesso di domicilio (art. 62 OASA).
Due Cantoni, il PS, il PLR nonché opere di aiuto e sindacati chiedono che sia tralasciata la condizione secondo cui tutti i membri della famiglia devono depositare in comune la domanda di rilascio anticipato del permesso di domicilio. Il processo integrativo può essere più o meno rapido per ciascun richiedente. Inoltre non si devono punire i richiedenti per il cattivo contegno di un solo membro della famiglia (art. 3 - 5 OIntS, art. 62 OASA).
Una parte dei partecipanti (segnatamente il PES, opere di aiuto e sindacati) chiedono che si rinunci allo strumento dell'accordo d'integrazione giacché è applicabile solo ai cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS e inoltre sarebbe concretizzato in maniera assai diversa da un Cantone all'altro (art. 5 OIntS).
La maggioranza dei partecipanti chiede che si rinunci a obbligare i consulenti religiosi a fungere da mediatori tra gruppi di popolazione, giacché non vi è una base legale a tal proposito (art. 7 cpv. 3 OIntS). PPD, PS, UDC, CFS e ACES tengono invece a tale obbligo.
Vi sono riserve anche per quanto concerne l'obbligo di trasmettere agli stranieri assistiti le conoscenze sulle condizioni sociali e di vita, sull'ordinamento giuridico e sulle norme e regole fondamentali in Svizzera, in quanto il contenuto di questi elementi non è chiaro (art. 7 cpv. 1 lett. b OIntS).
La somma forfettaria a favore dell'integrazione, pari a 6 000 franchi, versata dalla Confederazione per i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente è stata convenuta con la CDCGP e la CDOS, nel quadro dell'elaborazione dell'ordinanza (art. 19 OIntS). Ambo le organizzazioni sono pertanto d'accordo su tale importo, come pure cinque Cantoni nonché PS, PES, PPD, ASM e CFS. La maggior parte dei Cantoni e degli altri partecipanti considerano invece la somma troppo esigua. L'UDC vorrebbe che la somma forfettaria fosse versata solo per i rifugiati riconosciuti, dal momento che le persone ammesse provvisoriamente dimorano solo temporaneamente nel nostro Paese.
1.2.3. Ordinanza sugli emolumenti LStr
Due sindacati in particolare considerano i nuovi emolumenti generalmente troppo elevati.
Sono inoltre criticate le aliquote divergenti a seconda che si tratti di cittadini UE/AELS (giusta l'Accordo sulla libera circolazione delle persone) o di cittadini di Stati terzi.