Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

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Quattro organizzazioni del ramo turistico nonché il Gruppo parlamentare per il turismo e i trasporti chiedono che si rinunci ad aumentare già dal 1° gennaio 2008 l'emolumento per il visto da 55 a 95 franchi (art. 12 OEm-LStr). Ritengono che convenga procedere a questo adeguamento all'acquis di Schengen solo quando la Svizzera lo avrà effettivamente adottato. In caso contrario vi sarebbe pregiudizio per la concorrenzialità del settore turistico svizzero, giacché fino all'intoduzione di Schengen, i viaggiatori che attraversano l'Europa dovrebbero procurarsi, oltre al visto Schengen, anche un costoso visto per entrare in Svizzera.

1.2.4. Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Segnatamente alcuni Cantoni nonché le organizzazioni specializzate in ambito di stato civile fanno osservare che un'attuazione corretta delle disposizioni in materia di lotta ai matrimoni fittizi provocherebbe nella pratica un considerevole onere lavorativo supplementare, costringendo gli impiegati dello stato civile a svolgere mansioni cui non sono abituati. Con gli effettivi attuali non è possibile fronteggiare tale mole di lavoro supplementare. Nel quadro dell'esame per stabilire se si sia in presenza di un matrimonio fittizio è d'uopo trovare la giusta misura nonché evitare di deteriorare il rapporto di fiducia nei confronti delle autorità. Di centrale importanza è una collaborazione stretta con le autorità competenti in materia di migrazione. Pure di grande importanza sono una formazione corretta, istruzioni chiare (con cataloghi di domande) nonché un accesso globale ai pertinenti sistemi informatici nel settore migratorio (SIMIC). Occorre definire nell'ordinanza i principali indizi dell'esistenza di un matrimonio fittizio conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, contenuti nel messaggio in margine all'art. 97a CC.

Diversi partecipanti reputano superfluo uno scambio di dati tra le autorità della portata prevista.

II Parte speciale

Qui di seguito sono presentati i principali risultati della consultazione. Per motivi di spazio sono riportati solo i partecipanti che auspicano un cambiamento. I partecipanti non menzionati sono d'accordo con le proposte del Consiglio federale o non si sono espressi in merito.

1. Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (O- ASA)

Osservazioni generali

GR e economiesuisse auspicano una definizione del campo d'applicazione di questa ordinanza.

SH, SZ: le disposizioni sono formulate in parte in maniera ancora troppo poco definita. Ciò potrebbe provocare disparità di trattamento.

SH: è irrealistico prevedere il 1.1.2008 quale data d'introduzione. Viene proposto il 1.1.2009.

GDS: manca una disposizione che preveda l'ammissione per la preparazione del matrimonio (analogamente all'art. 36 OLS). Una siffatta disposizione potrebbe essere inserita ad esempio nell'art. 13 OPEV o al cap. 3 sez. 4 OASA.

Art. 1: Attività lucrativa dipendente

1È considerata attività lucrativa dipendente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro con sede in Svizzera o all’estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all’estero e che l’attività sia esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo.