Rapporto LAsi

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 94 pagine

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II Parte speciale

1. Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1)

Osservazioni generali relative all’OAsi 1

Termine di ricorso

BVGer: conformemente all’articolo 108 capoverso 2 LAsi, il termine di ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e le decisioni di cui all’articolo 23 capoverso 1 LAsi è di cinque giorni lavorativi. Dato che il termine di ricorso non è calcolato in giorni di calendario, si pone la questione di quali giorni non sono considerati giorni lavorativi nel calcolo del termine. L’ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo (OCRA), nel frattempo abrogata, rispondeva a tale interrogativo (cfr. art. 24 cpv. 3 OCRA): il sabato, la domenica, nonché i giorni festivi della Confederazione o quelli legalmente riconosciuti dai Cantoni nel luogo in cui la parte ricorrente o il suo rappresentante hanno il loro domicilio o la loro sede non erano considerati giorni lavorativi. BVGer raccomanda di riprendere una normativa analoga nell’OAsi 1.

Audizioni da parte della Confederazione

VKM, AI, GL, SODK, KKJPD, SG, SH, BL, BS, BE, ZH, ZG: l’OAsi 1 non contiene alcun

disciplinamento relativo alla competenza a eseguire audizioni (art. 29 cpv. 4 legge sull’asilo; LAsi; RS 142.31). La Confederazione ha deciso che i Cantoni non eseguiranno più audizioni sulla base di accordi. In assenza di un disciplinamento a livello di ordinanza, vi è il rischio che la Confederazione, in caso di sovraccarico, incarichi i Cantoni di procedere ad audizioni senza prima consultarli o dar loro il tempo necessario per prepararsi. In seguito alla riduzione del personale effettuata nel 2007 questo non è possibile a breve termine. SODK, KKJPD, NW: eventuali richieste della Confederazione affinché i Cantoni eseguano nuovamente audizioni devono essere concordate per tempo con questi ultimi. Concretamente, si propone di riprendere nell’ordinanza la seguente disposizione: «Fino a 25 000 domande d’asilo, i Cantoni non sono incaricati di eseguire audizioni». BE: l’ordinanza deve precisare che i Cantoni sono nuovamente tenuti ad allestire strutture d’audizione soltanto in presenza di 40 000 domande annuali. AI, GR: i dettagli e le condizioni quadro vanno precisate a livello di ordinanza. ZG: occorre disciplinare un termine minimo vincolante per l’allestimento dell’infrastruttura necessaria nonché per il reclutamento e la formazione del personale preposto alle audizioni.

Minorenni non accompagnati e accesso alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale

SGB, Unia: in molti ambiti, l’esiguo margine di manovra che la legge sull’asilo lascia alle ordinanze non è stato sfruttato appieno. Occorre ricercare possibilità in tale direzione. Per quanto concerne l’OAsi 1, si tratta soprattutto delle condizioni di carcerazione dei minorenni e delle famiglie nonché delle indagini sui minorenni.

Asylbrücke ZG: occorre soprattutto evitare un trattamento sfavorevole per i minorenni, migliorare l'accesso alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale nei centri di registrazione e negli aeroporti, assicurare la traduzione in caso di notificazione verbale e consegna di atti procedurali, evitare l'assegnazione a un centro esterno in una situazione particolare, prevedere l’esecuzione delle procedure all’aeroporto da parte dell’Ufficio federale, evitare gli emolumenti dissuasivi in caso di domande multiple.

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