Rapporto LAsi
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 94 pagine
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Disposizioni sull’aiuto al ritorno e la consulenza al ritorno (art. 62 segg. AP-OAsi 2)
Queste disposizioni sono state pienamente accolte dai Cantoni, da CVP, GPS, SP, SVP e dalle cerchie interessate.
1.4. Risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3)
Tali disposizioni sono state accolte in modo positivo da tutti i Cantoni, da CVP, SVP, GPS e SP nonché dalle cerchie interessate. Anche gli adeguamenti dell’OAsi 3 all’Accordo di associazione a Dublino hanno suscitato reazioni perlopiù favorevoli.
1.5. Risultati della procedura di consultazione relativa all’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
Una chiara maggioranza dei Cantoni, CVP, GPS, SP, SVP nonché le cerchie interessate sono perlopiù favorevoli alle proposte di modifica.
GPS, SP nonché le istituzioni di soccorso criticano l’articolo 4 OEAE già in vigore (acquisizione dei documenti di viaggio a partire dalla decisione di primo grado, art. 97 cpv. 2 LAsi), dato che viene consentita la trasmissione dei dati in casi esclusi dal legislatore. In particolare nel caso di decisioni di non entrata nel merito, il rifiuto di una domanda d’asilo non significa necessariamente che sarebbe respinta anche la qualità di rifugiato. L’ordinanza non contiene inoltre alcuna disposizione relativa ai rimedi giuridici. Si ritiene inoltre che l’ordinanza dovrebbe riprendere disposizioni d’esecuzione relative alle misure coercitive che sono già entrate in vigore il 1° gennaio 2007 (p. es. per quanto concerne le condizioni di carcerazione per i minorenni e l’accesso alla rappresentanza legale e alla consulenza giuridica).
Una grande maggioranza dei Cantoni nonché VKM respingono la proposta di partecipare ai costi di carcerazione dei Cantoni (cfr. art. 15 AP-OEAE) e chiedono un aumento della somma forfettaria, poiché l’importo di 140 franchi al giorno non permette di coprire i costi. Gli importi proposti dai Cantoni sono compresi tra 180 e 300 franchi. Perlopiù è chiesto un innalzamento a 195 franchi.
1.6. Modo di procedere nel valutare i pareri pervenuti
Se i Cantoni e i partiti non si sono espressi in merito a una proposta di modifica, questo è stato valutato come consenso. Lo stesso vale per le cerchie interessate. Le cerchie interessate che non si sono affatto espresse in merito a una delle ordinanze sono state elencate sotto la rubrica «nessuna osservazione».
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