Rapporto LAsi
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 94 pagine
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Tdh propone di riformulare come segue il capoverso 1:
Al momento di accertare i fatti, in caso di contestazioni quanto all’età indicata dal richiedente l’asilo, è possibile ricorrere a metodi scientifici nel rispetto della cultura e del sesso del minore. In caso di dubbio, la persona che sostiene di avere meno di 18 anni sarà provvisoriamente trattata in quanto tale.
UNHCR: se sono applicati metodi scientifici per accertare la probabile età del minore, devono essere ammissibili determinati margini di tolleranza.
Capoverso 2: SFH, Unia, AIn, SAJV; Caritas, Caritas Bern, Humanrights, Asylbrücke ZG, SGB, CSP,
HEKS, GPS, SP, HEKS e sek (per analogia), chiedono le modifiche seguenti:
rappresentanza, accompagnamento e sostegno del minorenne non accompagnato da parte della persona di fiducia subito dopo il deposito della domanda d’asilo e per questioni personali fino alla disposizione di misure tutorie. Esperienza in materia di diritto da parte della persona di fiducia e garanzia della rappresentanza legale. Adozione tempestiva di misure tutorie per minorenni non accompagnati, fino al compimento della maggiore età o al trasferimento della responsabilità a persone o istituti responsabili dell’educazione nel Paese d’origine.
VD, per analogia anche SFH, CSP, HEKS, Unia: la designazione di una persona di fiducia non corrisponde a una misura tutoria ai sensi del Codice civile svizzero (CC). Di conseguenza, l’ordinanza dovrebbe rammentare che, oltre a designare la persona di fiducia, le autorità cantonali competenti in materia d’asilo devono sollecitare presso le autorità tutorie l’istituzione di una misura tutoria. La sollecitazione a istituire misure tutorie potrebbe nondimeno figurare tra i compiti assegnati alla persona di fiducia. Nei due casi, sono necessari una precisazione nell’ordinanza e un rimando esplicito alle disposizioni del CC. Nell’ambito di questa revisione occorrerebbe affrontare una questione concernente i minorenni non accompagnati che non è stata prevista nell’attuale OAsi 1. Si tratta della procedura da seguire quando un minore deposita una domanda d’asilo in Svizzera al fine di raggiungere uno dei «genitori», qualora sussista un dubbio sul legame di parentela. Sarebbe auspicabile precisare che occorrerà designare una persona di fiducia per la durata necessaria alle verifiche dell’esistenza di un reale legame di parentela.
CSP CH: chiede che il ruolo della persona di fiducia sia definito in modo chiaro
nell’ordinanza. Siccome essa non deve sostituire le misure tutorie, le misure in relazione alla persona di fiducia devono essere limitate e i Cantoni devono essere indennizzati.
UNHCR: propone il seguente complemento al capoverso 2: la persona di fiducia di un minorenne non accompagnato deve disporre delle necessarie conoscenze in materia di assistenza ai minori fino a che non è trovata e attuata una soluzione duratura per il minore.
Tdh propone le formulazioni seguenti.
2 Non appena un richiedente l’asilo minorenne che non è accompagnato dal suo rappresentante legale o il cui rappresentante legale non si trova in Svizzera è attribuito a un Cantone conformemente all’articolo 27 capoverso 3 della legge, l’autorità competente ordina misure tutorie ai sensi del Codice civile svizzero.
2bis (nuovo) Il tutore o il curatore si assicura, tra l’altro, che il minorenne non accompagnato disponga di un mandatario giuridico per tutta la procedura concernente la regolarizzazione del suo soggiorno in Svizzera.
4 Le persone incaricate dell’audizione dei richiedenti l’asilo minorenni devono essere formate. Si adoperano affinché l’audizione si svolga in un’atmosfera consona alle circostanze. Provvedono affinché tutti gli aspetti specifici alla minore età siano affrontati in modo adeguato (analogamente UNHCR: chiede inoltre che la persona incaricata dell’audizione disponga di conoscenze sullo sviluppo spirituale, emozionale e fisico e sul comportamento dei minori in questione).
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