Rapporto LAsi

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 94 pagine

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Paesi di provenienza, d’origine o Stati terzi sicuri

SFH, SGB, AIn, CSP, Unia, GPS, SP: chiedono di definire i criteri della sicurezza e della procedura per determinare i Paesi d’origine o di provenienza nonché gli Stati terzi sicuri nel rispetto delle direttive minime dell’UE (dello stesso parere anche HEKS, sek) e dei messaggi del Consiglio federale. Inoltre, i Paesi d’origine e di provenienza devono essere definiti sicuri soltanto in via eccezionale se in breve tempo è presentato in Svizzera un numero assai elevato di domande manifestamente infondate. Il margine di apprezzamento del Consiglio federale quanto alla designazione di Stati terzi sicuri va concretizzato a livello di ordinanza. Per valutare la sicurezza dei Paesi menzionati, il Consiglio federale deve considerare, tra gli altri, le valutazioni dell’Alto Commissariato dell’ONU per i rifugiati (UNHCR), i rapporti del Consiglio d’Europa, dell’Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati e di Amnesty International. L’ordinanza deve parimenti stabilire che il Consiglio federale riesamina le rispettive decisioni almeno due volte all’anno e per motivi importanti. La Confederazione deve inoltre pubblicare e motivare le sue decisioni, indicando le fonti sui cui si basano i suoi accertamenti.

HEKS, sek: vogliono che negli Stati terzi sicuri sussista un’effettiva protezione dalla persecuzione e l’accesso a una procedura d’asilo e d’allontanamento conforme al diritto internazionale. Il precetto di non respingimento deve essere osservato in considerazione dell’itinerario in modo da escludere allontanamenti a catena. Per valutare la sicurezza dei Paesi di provenienza, d’origine o degli Stati terzi il Consiglio federale considera segnatamente i rapporti dell’UNHCR, del Consiglio d’Europa e delle organizzazioni non governative attive nell’ambito dei diritti umani e della protezione dei rifugiati.

UNHCR: in merito all’articolo 34 capoverso 2 lettera a LAsi, nell’applicare il concetto di Stati terzi sicuri occorre esaminare nel singolo caso se un determinato Stato terzo va ritenuto sicuro per il richiedente l’asilo in questione; spetta al Paese che intende trasferire la responsabilità provare che uno Stato terzo offrirebbe una protezione efficace. Per quanto concerne l’interpretazione del soggiorno precedente di cui all’articolo 34 capoverso 2 lettera b LAsi,

l’UNHCR propone di tenere conto, nella misura del possibile, non soltanto del transito attraverso uno Stato terzo ma, in considerazione del criterio dei legami determinanti, anche dei legami personali, famigliari o culturali nonché delle intenzioni motivate del richiedente l’asilo. UNHCR vorrebbe che tali punti fossero sanciti nell’OAsi 1.

Art. 7 (nuovo): Situazione particolare dei minori nella procedura d’asilo

1 Nel quadro dell’accertamento dei fatti può essere chiarito con l’aiuto di metodi scientifici se l’età indicata dal richiedente l’asilo corrisponde all’età effettiva.

2 La persona di fiducia accompagna e sostiene nella procedura d’asilo il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato.

3 L’autorità cantonale comunica senza indugio all’Ufficio federale o al Tribunale amministrativo federale nonché al minorenne la nomina della persona di fiducia e tutte le misure tutorie.

4 Le persone incaricate dell’audizione di richiedenti l’asilo minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.

Favorevoli

Cantoni: AI, AR, BE, FR, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SO, SH, SZ, UR, TG, TI, VS, ZH, ZG, AG, LU: favorevoli a tutti i capoversi

Partiti: CVP, SVP, SP e GPS: (favorevoli soltanto ai cpv. 3 e 4)

Cerchie interessate: Stadt ZH, KKJPD/SODK, VKM, EKF, BVGer, zh.ch, hotelleriesuisse, Swiss, SFM, SSV, SGeV, FER: favorevoli a tutti i capoversi

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