Rapporto LAsi
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 94 pagine
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VD: In generale, i richiedenti l’asilo non dispongono di mezzi finanziari importanti. Ci si può chiedere se non occorra adeguare l’emolumento ai mezzi finanziari della persona in questione e/o al tempo trascorso per il trattamento del caso da parte dell’amministrazione.
SP, GPS; SFH, Unia, AIn, SGB, CSP, SAJV, sek, Asylbrücke ZG, GPS: l’anticipo
dell’emolumento deve essere fissato in funzione dell’onere e non deve superare i 1 200 franchi (stralciare i cpv. 2 e 3).
Caritas, Caritas Bern, CSP CH: manca la base legale necessaria per stabilire una somma fissa di 1 200 franchi per domande di riesame (per analogia anche UNHCR). Siccome l’articolo 17b capoverso 3 LAsi è una disposizione potestativa, vi è un margine di apprezzamento. L’articolo 17b capoverso 3 LAsi stabilisce tuttavia che l’anticipo dell’emolumento è fissato sino all’importo presumibile delle spese procedurali (per analogia anche CVP: art. 17b LAsi esige un emolumento a seconda dell’onere concreto). Tale formulazione impone di stabilire un emolumento minimo e massimo nel quadro dell’ordinanza. Si propone pertanto di utilizzare la formulazione seguente per il capoverso 1: «L’emolumento per procedure giusta
l’articolo 17b della legge ammonta almeno a 600 franchi e al massimo a 1 200 franchi». Il capoverso 3 va stralciato. Secondo la volontà del legislatore il contributo speciale serve anche a coprire le spese di un’eventuale procedura di riesame. In base all’articolo 86 LAsi ciò non può essere escluso a livello di ordinanza.
UNHCR: propone di fissare, nell’articolo 7c, l’importo massimo a 1 200 franchi. Il capoverso 2 va stralciato o riformulato in modo da limitare il criterio delle possibilità di insuccesso a domande di riesame manifestamente infondate o chiaramente abusive. Le procedure di eccezionale entità o particolare difficoltà non possono essere classificate come manifestamente infondate o chiaramente abusive.
Art. 11 cpv. 1 e titolo (nuovo): Domanda d’asilo e autorizzazione d’entrata alla frontiera
Domanda d’asilo e autorizzazione d’entrata alla frontiera
1 Per Paese dal quale il richiedente l’asilo è direttamente giunto in Svizzera si intende uno Stato confinante.
Favorevoli
Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZH, ZG
Partiti: CSP CH, CVP, GPS, SP, SVP
Cerchie interessate: KKJPD/SODK, VKM, SFH, SGB, AIn, Asylbrücke ZG, CSP, Caritas, Caritas Bern, EKF, FER, hotelleriesuisse, HEKS, Humanrights, Swiss, SFM, SAJV, sek,
SRK, SSV, SGeV, Tdh, Unia, UNHCR, zh.ch, BVGer, Stadt ZH,
Nessuna osservazione: CP, GastroSuisse, CVAM, SAV
Art. 11a (nuovo): Domanda d’asilo e autorizzazione d’entrata all’aeroporto
1 Se la persona è giunta in Svizzera in aereo, il Paese da cui è avvenuta la partenza per la Svizzera è considerato quale Paese da cui è avvenuta l'entrata diretta.
2 L’Ufficio federale può parimenti autorizzare l’entrata se il richiedente l’asilo:
a. ha stretti vincoli con persone che vivono in Svizzera; oppure
b. non è giunto direttamente dal Paese d’origine o di provenienza alla frontiera svizzera, ma rende
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