Rapporto LAsi

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 94 pagine

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persone bisognose di protezione dell’aprile 2007 non disciplina esplicitamente il contatto con i consulenti giuridici e i rappresentanti legali. UNHCR propone di agevolare il contatto tra richiedenti l’asilo e consulenti giuridici o rappresentanti legali all’aeroporto e nei centri di registrazione. Il richiedente l’asilo dovrebbe inoltre avere effettivamente la possibilità di accedere all’UNHCR o a un’organizzazione incaricata dall’UNHCR. Si auspica che l’ordinanza tenga conto di tale esigenza (in merito cfr. anche il parere dell’UNHCR relativamente alla revisione parziale della legge sull’asilo, maggio 2007).

Art. 7b (nuovo): Emolumenti per prestazioni

L'Ufficio federale non preleva emolumenti e non fattura esborsi per prestazioni a favore delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni se le autorità chiedono tali prestazioni per sé stesse.

Favorevoli

Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, UR, TG, TI, VD, VS, ZH, ZG

Partiti: CSP CH, CVP, GPS, SP, SVP

Cerchie interessate: KKJPD/SODK, VKM, SFH, Unia, SGB, AIn, Asylbrücke ZG, CSP, Caritas, Caritas Bern, EKF, FER, hotelleriesuisse, HEKS, Humanrights, Swiss, SFM, SAJV,

sek, SRK, SSV, SGeV, Tdh, UNHCR, zh.ch, BVGer, Stadt ZH,

Nessuna osservazione: CP, GastroSuisse, CVAM, SAV

Art. 7c (nuovo): Emolumenti per domande di riesame e domande multiple

1 L’emolumento per procedure giusta l’articolo 17b della legge ammonta a 1 200 franchi.

2 Per procedure di eccezionale entità o particolare difficoltà può essere previsto un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento.

3 I contributi speciali versati non possono essere utilizzati per la copertura dell’anticipo

dell’emolumento.

4 Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta regolamentazioni speciali, vigono le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti.

Favorevoli

Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS ZH, ZG

Partiti: CVP (capoversi 2-4), SVP

Cerchie interessate: KKJPD/SODK, VKM, EKF, FER, hotelleriesuisse, Humanrights, Swiss, SFM, SRK, SSV, SGeV, Tdh, zh.ch, BVGer, Stadt ZH

Nessuna osservazione: CP, GastroSuisse, CVAM, SAV

VS: Anche se l’emolumento può sembrare relativamente elevato, è del tutto giustificato per evitare ricorsi straordinari, interposti sistematicamente soltanto per prolungare il soggiorno.

Contrari

Cantoni: VD

Partiti: CSP CH, GPS, SP, nel caso del CVP: soltanto capoverso 1

Cerchie interessate: SFH, Unia, AIn, Caritas, Caritas Bern, SAJV, SGB, CSP, HEKS, Asylbrücke ZG, UNHCR

1 RS 172.041.1

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