Rapporto LAsi

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 94 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati

Capoverso 3

BS: non è stabilito se il capoverso 3 concerne l’autorità del Cantone in cui ha sede il centro di registrazione (CR) o l’autorità del Cantone cui è attribuito il minorenne non accompagnato. Tale differenziazione è essenziale nella formulazione del mandato a possibili fornitori di prestazioni e determina come si svolge la collaborazione tra CR e Cantoni in cui hanno sede i CR. Le prestazioni fornite dalle persone di fiducia nei CR devono essere finanziate dalla Confederazione fino all’attribuzione a un Cantone.

Ulteriori osservazioni

SP, GPS; SFH, Unia, AIn, SAJV, sek e HEKS (per analogia), SGB, CSP, (per analogia

anche BL): chiedono di aggiungere un capoverso 5 secondo cui l’UFM si assume i costi sostenuti dai Cantoni per la persona di fiducia fino all’istituzione di misure tutorie, ma al massimo per 60 giorni. FER: in occasione di precedenti consultazioni sempre a tale proposito, FER aveva vigilato affinché non fossero trasferiti costi ai Cantoni. Ma non si precisa a carico di chi, Confederazione o Cantoni, sono assunte le persone di fiducia che i Cantoni devono designare per rappresentare gli interessi dei minorenni non accompagnati. Ritiene che i Cantoni dovrebbero essere rimborsati per svolgere tale compito che è stato loro imposto.

Asylbrücke ZG: chiede di mantenere l’attuale capoverso 2 completandolo con «...immediatamente dopo la decisione di attribuzione...», poiché lo stralcio dà un segnale sbagliato.

Tdh chiede di inserire, dopo il capoverso 2 o 2bis (cfr. proposta Tdh di cui sopra) le seguenti nuove disposizioni:

- L'autorità tutoria competente nomina anche la persona di fiducia conformemente all’articolo 17 capoverso 3 della legge.

- La persona di fiducia sostiene il minore non accompagnato nella sua vita quotidiana e provvede affinché ogni decisione che lo concerne sia presa nel suo interesse superiore, conformemente all’articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Art. 7a (nuovo): Accesso alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale

1 In caso di domanda d'asilo depositata all'aeroporto o presso un centro di registrazione, l'Ufficio federale informa i richiedenti, per scritto o in un altro modo considerato adeguato, in una lingua loro comprensibile, circa la possibilità di farsi rappresentare o di rivolgersi a una consulenza giuridica.

2 L'Ufficio federale mette a disposizione dei richiedenti l'asilo, all'aeroporto o in un centro di registrazione, i mezzi necessari per poter contattare una consulenza giuridica o una rappresentanza legale.

3 Occorre rendere possibile il contatto personale tra la rappresentanza legale o la consulenza giuridica e il mandante nel quadro del regolamento interno giusta gli articoli 12 capoverso 2 e 18.

Favorevoli

Cantoni: AG, AR, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SH, SZ, UR, TI, VD, VS, ZH, ZG

Partiti: CVP, SVP; nel caso di GPS, SP, CSP CH: capoversi 1 e 2

Cerchie interessate: KKJPD/SODK, VKM, EKF, FER, hotelleriesuisse, Humanrights, Swiss, SFM, SAJV, SSV, SGeV, Tdh, zh.ch, BVGer, Stadt ZH

Nel caso di SFH, Caritas/Caritas Bern, HEKS, sek, SRK, SGB, Unia, AIn, CSP e Asylbrücke ZG, UNHCR: capoversi 1 e 2

Nessuna osservazione: CP, GastroSuisse, CVAM, SAV

EKF, hotelleriesuisse: sono di principio favorevoli alla disposizione, ma vogliono un regolamento più liberale per i centri di registrazione, in modo che condizioni quadro logistiche non

- 17 -